Trust e passaggio generazionale - Avv. Guerino Gazzella

di , Domenica, 25 Febbraio 2024

Trust e passaggio generazionale

Per passaggio generazionale si intende trasmissione di un patrimonio da un disponente ad
uno o più soggetti a prescindere dall’esistenza di un vincolo di parentela trale parti e dal
verificarsi di una condizione sospensiva quale il decesso del disponente.
Il passaggio generazionale può, infatti, avvenire anche nel corso della vita del
disponente tramite strumenti alternativi al testamento.
Diversi motivi rendono quello del passaggio generazionale un tema di estrema attualità.
Il primo riguarda il livello delle imposte di successione, ad oggi molto più basso in Italia
rispetto a quello dei Paesi vicini, il che fa dell’Italia una sorta di paradiso fiscale in materia.
A rendere centrale, in tale ambito, il tema del passaggio generazionale, è la probabile
certezza che in un prossimo futuro anche in Italia, come nei Paesi limitrofi, il carico fiscale
verrà a gravare in misura maggiore sul trasferimento di ricchezza anche in ambito familiare.
Secondo motivo di centralità del tema trattato è il dato di fatto che, ad oggi, circa il 95 %
delle aziende familiari non arriva alla terza generazione; questo fa si che il titolare di
un’azienda si debba porre il problema di come agire nei confronti del bene di cui è titolare.
Tra gli altri elementi che influenzano la valutazione del passaggio generazionale
ricordiamo: la consistenza del patrimonio e la sua, magari
complessa, articolazione; il numero di destinatari dei beni; l’età dei beneficiari (che può
avere influenza sulla valutazione della loro capacità di gestire i beni); la situazione di
debolezza nella quale ciascuno di essi può versare, legata non solo a problematiche di
carattere fisico ma anche di ordine economico.
Fondamentale è prendere in considerazione che in alcuni casi il disponente può avere
l’esigenza che la successione non si esaurisca con l’attribuzione dei beni ma possa
prolungare i suoi effetti nel tempo.
La cessione dei beni effettuata tramite gli strumenti tradizionali (donazione o successione)
non permette al disponente di governare le vicende future del bene che ha trasferito.
Se quel soggetto avesse la necessità di gestire anche i passaggi successivi del bene oggetto
di trasferimento allora dovrà pensare a strumenti alternativi a quelli tradizionali.
Il trust è uno degli strumenti ai quali si può ricorrere per realizzare il
passaggio generazionale nel corso della vita del soggetto disponente.

Attraverso il trust un soggetto, detto disponente, trasferisce ad altro soggetto,
detto trustee, beni mobili, immobili o mobili registrati affinché li amministri nell’interesse
di un terzo beneficiario o per un fine specifico, secondo quanto disposto dal disponente
nell’atto istitutivo, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo soggetto, il guardiano.
I beneficiari possono godere dei benefici nel corso della esistenza o alla cessazione del
trust che, infatti, può essere costituito inter vivos o essere un trust testamentario. Quanto a
quest’ultimo se ne distinguono due modalità di istituzione: può essere istituito durante la
vita del disponente per attivarsi dopo la sua morte (trust dormiente); oppure può esserne
prevista l’istituzione tramite testamento del disponente che istituisce come erede il trustee.
È sufficiente, anche in una struttura familiare molto semplice, che ci sia un figlio incapace
di agire perché il trust diventi un istituto indispensabile per attuare il passaggio
generazionale. Il trust offre, con un unico strumento, la possibilità di trasmettere il
patrimonio e, al tempo stesso, attuare una serie di desideri e volontà molto articolate e
destinate anche a protrarsi nel tempo: si pensi alla possibilità di programmare una
successione anche al di là degli eredi diretti potendo determinare il passaggio dei beni da
un soggetto ad un altro senza incorrere in divieti di legge o alla possibilità di escludere
definitivamente determinati soggetti dalla successione dei figli (come i coniugi).
Non mancano criticità legate al trust, come il costo di istituzione e di gestione o i limiti
derivanti dalla Convenzione dell’Aja.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella - 25/02/2024