Articolo di Lara Mutascio ed Antonio Lonardo
Il vortice congiunturale economico negativo aggravato dalle restrizioni a seguito della crisi epidemiologica da COVID 19, oltre a creare sempre più poveri, ha messo in ginocchio singoli e imprese.
I debiti accumulati spesso non consentono di risollevarsi per cui non si vede più “la luce in fondo al tunnel”; avere un debito, ma soprattutto contrarlo col Fisco può diventare un vero e proprio incubo.
Se il contribuente non versa quanto dovuto all’erario, diventa automaticamente suo creditore e nemico; di qui, azioni come il pignoramento degli immobili, del conto corrente, dello stipendio o di qualsiasi altro bene mobile ed immobile in suo possesso.
Esiste, però, uno strumento che consente di ridurre i propri debiti in caso di difficoltà economiche: si tratta della transazione fiscale ( art. 182 – ter L.F.), nata proprio per andare incontro alle imprese che per vari motivi non riescono più a pagare i propri debiti; uno strumento concreto capace di risolvere molte situazioni oggi inestricabili.
La transazione fiscale permette l’abbattimento delle somme dovute e la dilazione dei pagamenti, e tutto questo è possibile anche senza l’ok del Fisco; una sorta di saldo e stralcio che in base allo stato di crisi della propria impresa, garantisce il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti fiscali e contributivo – previdenziali accumulati in considerazione della propria situazione patrimoniale e reddituale.
L’imprenditore in stato di crisi ha la possibilità di proporre ai concessionari per la riscossione dei debiti tributari una transazione fiscale per ottenere il proprio risanamento aziendale; il contribuente potrà, tra le altre cose, godere di benefici quali:
L’istituto permette dilazione e abbattimento di:
Ebbene trattasi di una procedura innovativa capace di giungere ad una soluzione condivisa tra imprese ed Amministrazione finanziaria, così da contemperare gli interessi erariali con la salvezza della continuità aziendale e soprattutto dei livelli occupazionali.
Con la legge nr.159 del 27 novembre 2020 che ha convertito il D.L. n.125/2020 inserendo ALL’ART.3 co 1 bis importanti modifiche in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione con riguardo alle norme di cui agli ARTT.180,182 bis e 182 ter della vigente legge fallimentare anticipando in pratica le disposizioni di cui al Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza che dovrebbe entrare in vigore il primo settembre 2021.
L’attivazione anticipata di dette norme è strettamente collegato allo stato di emergenza epidemiologica nonché al disposto della Direttiva UE del 3 giugno 2020 nr.739.
Ebbene in considerazione dell’applicazione del combinato disposto di dette norme, “il Tribunale investito dei predetti procedimenti finalizzasti alla risoluzione della crisi può procedere all’omologazione dell’accordo o del piano anche senza il voto favorevole dell’Amministrazione Finanziaria, sempre che tale voto sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge fallimentare ed a condizione che il professionista indipendente attesti la convenienza della proposta fiscale rispetto all’alternativa fallimentare” (da il Caso del 9 febbraio 2021, IL NUOVO “CRAN DROWN” DEL TRIBUNALE NELLA TRANSAZIONE FISCALE, del Dott. Michele Monteleone e Proff.sa Stefania Pacchi.
Grazie a questo metodo chiunque abbia un’azienda, un’attività commerciale o un lavoro autonomo può presentare una riduzione dei debiti, accompagnata dalla relazione positiva di un professionista accreditato, e il giudice la può omologare anche se il Fisco non è d’accordo.
Di qui una rilevante riduzione dei debiti, adeguata alla concreta e personale capacità di rimborsarli, anche ratealmente; ma soprattutto continuando la propria attività evitando l’esecuzione forzata ed il fallimento.
E’ una novità nell’ordinamento tributario/concorsuale se pensiamo che di norma vige il principio dell’indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario da parte dell’Amministrazione finanziaria che invece viene “sacrificato”:
Il Fisco, solitamente, pretende fino all’ultimo centesimo della cifra dovuta, ma avere la concessione di più tempo per estinguere il debito o addirittura di vederlo falcidiato, può essere la differenza tra la sopravvivenza o la morte di un’impresa.
*Studio Legale Lonardo,Avvocati e Consulenti, Benevento Via Torre della Catena 12 – Telefono 0824 21706 – 3336335113