TESTAMENTO OLOGRAFO E TESTAMENTO PUBBLICO
Il testamento è quell’atto (sempre revocabile) con il quale un soggetto dispone delle proprie
sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
L’art. 602 c.c. disciplina il testamento olografo, ovvero quel tipo di testamento che Deve
essere interamente ed esclusivamente scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore che
non è obbligato ad avvalersi di un notaio per la sua redazione e successiva conservazione.
Ovviamente, come per ogni forma testamentaria anche per la validità del testamento
olografo occorre che il suo autore sia maggiorenne, non interdetto e capace di intendere e
di volere nel momento in cui la dichiarazione di volontà viene perfezionata.
Non ha valore se scritto a macchina o con altri mezzi finalizzati a stampare lo scritto su un
foglio, quali ad esempio le macchine da scrivere. Non è richiesta una particolare modalità
di scrittura, in quanto può essere scritto anche in stampatello, soprattutto se si tratta di una
persona anziana che non è più in grado di scrivere in corsivo. Ciò che invece deve
necessariamente essere scritto in corsivo e in una forma leggibile è la sottoscrizione, la quale
rappresenta il riferimento all’attendibilità del soggetto testatore che ha fatto il suo
testamento.
Il testamento pubblico è la forma più sicura di testamento.
Come suggerisce la parola stessa, è un testamento redatto da un pubblico ufficiale e che
viene conservato negli archivi del notaio.
Questi accorgimenti fanno si che il testamento sarà sempre conforme a legge e che lo stesso
non possa in nessun caso essere smarrito. Anche in caso di distruzione accidentale degli
archivi del notaio, il testamento è conservato (in busta chiusa) dall’Archivio Notarile e
inserito nel Registro Generale dei Testamenti. In questo modo è possibile non solo risalire
al testamento, ma anche avere un archivio dei testamenti redatti in tutta Italia dai notai. La
consultazione dell'archivio è possibile solamente dopo la morte del testatore, al fine di
rintracciare eventuali testamenti.
Il testamento pubblico può essere fatto da qualunque persona capace di intendere e di
volere, anche cieca e/o analfabeta, dal momento che è sufficiente che il testatore comunichi
le ultime volontà al notaio, che le ridurrà per iscritto e le renderà conformi a legge.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella.
Ariano Irpino, lì 28/01/2024