Terminata la Campagna informativa sul commercio itinerante. Da oggi tolleranza zero

di , Mercoledì, 13 Novembre 2013

Scade oggi il termine indicato nell’ambito della Campagna informativa sul Commercio itinerante decisa a seguito  del confronto  tenutosi  già il 17 ottobre a palazzo di Città tra forze di polizia, uffici comunali e ambulanti, per mettere ordine a questo tipo di attività e soprattutto per prevenire l’aspetto illegale del fenomeno.

Terminata la fase divulgativa ed informativa  scatteranno, dunque, i controlli ed eventualmente, le sanzioni. Gli operatori sono stati invitati nei giorni precedenti a mettersi in regola rispetto alle normative che disciplinano tale tipologia di commercio per poter esercitare l’attività nel territorio del Comune di Ariano Irpino.

Distribuito in migliaia di copie (e scaricabile anche dal sito istituzionale www.comunediariano.it) un dettagliato vademecum al fine di diffondere ed uniformare il rispetto delle normative sul commercio itinerante. Tra queste si ricorda :
 
Autorizzazione: l’operatore deve essere munito dell'originale dell'autorizzazione o del titolo equipollente (SCIA).Non è consentito esercitare l'attività sulla base della copia fotostatica del titolo. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (articolo 32, comma 6, della Legge Regionale n ° 1/2000).

Delega: L’operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell’esercizio dell’attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente (articolo 32, comma 6, della Legge Regionale n ° 1/2000).

Esposizione della merce sui banchi fissi: E’ vietata l’occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quanto crei ingombro (articolo 5, comma 3, del vigente Regolamento Comunale).

Sosta per non più di un’ora: La sosta è consentita sulla parte del territorio comunale ove non risulta vietata la vendita itinerante, per non più di un'ora nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, la materia igienico-sanitaria e di occupazione temporanea di suolo pubblico (articolo 5 comma 2, del Regolamento Comunale). Gli ambulanti dovranno esporre l’orario di arrivo nelle aree occupate, per consentire il controllo da parte degli organi di vigilanza (articolo 5, comma 2, del Regolamento Comunale).

Distanza tra un punto sosta e quello successivo: nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato,l’operatore itinerante deve  esercitare la propria attività al di fuori dell’area di mercato o fiere e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa da misurare sul nastro viario più breve (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).

Zone vietate: è vietato esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche nelle piazze, vie e zone indicate all’art. 5 comma 1 del Regolamento Comunale (Centro storico, asse viario SS.90 delle Puglie) e comunque in tutti i casi dove è vietata la sosta (articoli 7 e 158 del Codice della Strada, ad esempio: vicinanze di rotatorie ed incroci, in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione ecc.).

Zone consentite: L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita nell’intero territorio comunale ad esclusione delle suddette zone.  Sono, altresì, istituite le seguenti aree di sosta dove è possibile svolgere l’attività in forma itinerante: a) Piazzetta San Francesco  b) Piazzale antistante la chiesa di località Martiri - c) Piazzale antistante Palazzetto dello Sport di località Cardito (articolo 5, comma 1, del vigente Regolamento Comunale).

Sanzioni: Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Regolamento Comunale è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74 e in caso di particolare gravità o di recidiva la sospensione dell’attività di vendita (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).

PRODUTTORI AGRICOLI
Vendita su area pubblica in forma itinerante: è vietato esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune - SCIA  presentata al Comune ove ha sede l’azienda di produzione.

Per informazioni: Comando Polizia Municipale, Gerardo Schiavo, tel. 0825 875142 – 875130;
Ufficio Commercio, Rossella Grasso, tel. 0825 875336”.

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