di Lara Mutascio e Antonio Lonardo
La sospensione delle cartelle esattoriali, decisa nel 2020 a causa della crisi scatenatasi a seguito della pandemia da Covid 19, esula tra le mille proroghe del decreto di fine anno. Governo , comuni e Agenzia delle Entrate si apprestano a ripartire con la riscossione coattiva; notifiche di atti di accertamento, pignoramenti di stipendi e conti correnti e, per i contribuenti con debiti superiori a mille euro, impedire la chance di compensare eventuali crediti d’imposta. Una tempesta che come già anticipato dagli esperti del settore, andrà ad aggravare l’intero sistema produttivo con imprese e cittadini già provati dalla forte crisi economica legata alle misure anti Covid-19.
Nel prossimo marzo cesserà anche il blocco dei licenziamenti. Il rimbalzo di crescita del PIL prevista dalle istituzioni nazionali ed internazionali si riduce e molto probabilmente non comporterà la crescita sperata. A detta degli esperti sugli operatori economici si abbatterà la più grossa crisi economica dal dopo guerra.
In attesa che si possa far ricorso ai fondi del Ricovery Fund ed ad idee di politiche economiche che si concretizzino in sostanziale linfa per il tessuto sociale economico, de iure condido, bisogna necessariamente far affidamento agli strumenti giuridici vigenti, senza dubbio plasmabili da mani sapienti ed esperte, per far fronte alla situazione di crisi aziendale dilagante.
Per aiutare a superare le difficoltà economiche che hanno investito e, purtroppo, continueranno ad assillare le famiglie, i piccoli imprenditori e le imprese agricole, dal 2012 opera la legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento per i debitori “non assoggettabili al fallimento per dimensioni e caratteristiche soggettive”.
È una legge che permette e dà al consumatore la possibilità di abbattere i propri debiti, anche nella misura dell’80% e di rimodularli con rate sostenibili, proporzionate all’attuale capacità personale di rimborso. In questo modo si potrà evitare la vendita all’asta dell’immobile o eventualmente il blocco della stessa.
Una persona in difficoltà o un piccolo imprenditore pressato dai creditori, incapace di onorare i propri debiti, può chiedere al Tribunale, con il supporto di un organismo riconosciuto dalla legge o ad un professionista, di ristrutturare i propri debiti. Questo può rappresentare l’inizio di una nuova vita.
Importanti novità, tuttavia, si registrano nella nuova legge, la n. 176/2020, in relazione alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento al fine di essere un aiuto reale e concreto per imprese e cittadini tale da superare le criticità derivanti dalle esposizioni debitorie dei soggetti più deboli.
FALCIDIABILITÀ DEL DEBITO IVA. Anche i soggetti non fallibili possono prevedere un pagamento parziale dell’IVA (nonché dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea e delle ritenute operate e non versate) così come previsto per gli imprenditori assoggettabili al fallimento. L’opportunità, dunque, della falcidia ogni qual volta la riscossione rientri in una procedura alla cui base vi è l’insolvenza. Novità questa che permetterà di definire in maniera migliorativa le posizioni dei sovra indebitati.
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ. Sarà concesso accedere ad uno degli strumenti forniti da tale legge alle persone che hanno già beneficiato dell’esdebitazione (tuttavia non è ammessa una terza chance); mentre sarà precluso l’accesso al piano del consumatore o all’accordo di composizione della crisi nel solo caso in cui l’indebitamento derivi dal compimento di specifici e gravi atti del debitore.
I DEBITI DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI E PROCEDURE FAMILIARI. Avrà applicazione la diffusione degli effetti del sovraindebitamento dell’ente al socio illimitatamente responsabile. Vi e di più, i componenti della stessa famiglia (compresi il coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unioni civili ed i conviventi di fatto) potranno presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento; con l’unico intento di permettere la risoluzione complessiva dell’indebitamento della famiglia all’interno della quale le singole posizioni passive finiscono per sovrapporsi e condizionarsi in modo reciproco.
LA CESSIONE DEL QUINTO, LA SORTE DEL MUTUO IPOTECARIO: LA SALVEZZA DELLA PRIMA CASA, IL DEBITORE INCAPIENTE. New entry di primaria importanza, la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del tfr o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. Ebbene la cessione “preventiva” non è opponibile alla procedura da sovraindebitamento; così come il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della c.d. “prima casa” , è sottratto alle regole del concorso. Infine, il debitore “incapiente”, che non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, nemmeno in prospettiva futura potrà accedere all’esdebitazione solo per una sola volta.
MERITEVOLEZZA… CON MAGLIE PIU’ LARGHE. Il creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino dal comportamenti dolosi del debitore. Molteplici, dunque, le novità in materia di sovraindebitamento che troveranno applicazione, contribuendo ad aiutare i numerosi soggetti in difficoltà e tutto con il supporto di professionisti accreditati.
Naturalmente è evidente che questi strumenti da soli non possono rinnovare il tessuto economico e sociale ma in attesa che la politica possa apprestare nuove cure e nuove opportunità gli istituti giuridici apprestati dalla L.3 del 2012, c.d. Sovraindebitamento, possono assolvere alla necessità immediata dei soggetti non fallibili (piccole imprese, imprese agricole, stura un innovative) e dei consumatori di contenere la crisi, stralciando e rateizzando i debiti accumulati, risanando il tessuto aziendale e rilanciando l’attività d’impresa.
* AVV. LARA MUTASCIO E AVV. ANTONIO LONARDO, Studio Legale Lonardo, Avvocati e Consulenti (Benevento, via Torre della Catena 12 – antoniolonardo63@icloud.com)