SOLO IL DIVORZIO ESCLUDE L’EX DALLA SUCCESSIONE
La separazione ed il divorzio influiscono in modo notevole anche sui rapporti ereditari:
infatti, occorre tenere in considerazione che a separazione non fa venir meno il vincolo
coniugale, mentre il divorzio lo recide del tutto.
Pertanto, solo con il divorzio si da la possibilità di escludere i diritti successori, per cui
qualora il lettore sia separato e non divorziato, la moglie, in mancanza di addebito della
separazione sarebbe chiamata all’eredità; a lei sarebbe riservata la legittima, nelle quote di
legge che, nel caso specifico, in mancanza di dati sull’esistenza di altri possibili chiamati
all’eredità, non si possono valutare. L’articolo 9 bis della L. n. 898/1970 disciplina i diritti
del coniuge divorziato, ovvero dell’ex coniuge, secondo cui cessano gli effetti civili del
matrimonio, facendo venir meno completamente il vincolo di coniugio.
L’articolo 9 bis della L. n. 898/1970 disciplina un vero e proprio caso di “vocazione
anomala”, per cui l’ex coniuge non è infatti un legittimario e non ha diritto a nulla, neanche
nel caso in cui il defunto abbia disposto all’ex coniuge superstite una somma da
commisurarsi alla durata del matrimonio ed alle sostanze patrimoniali di entrambe, in
un’unica soluzione, come previsto dall’art. 5 della stessa Legge n. 898 del 1979.
soluzione.
Dunque, occorre distinguere fra il coniuge separato senza addebito, coniuge separato con
addebito ed ex coniuge, in seguito ad una sentenza di divorzio. Per quanto riguarda la
posizione del coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione, l’art. 548 comma 1, c.c.
stabilisce che questo coniuge ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato e
dunque è considerato a tutti gli effetti non solo erede ma anche legittimario, mentre il
coniuge superstite a cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato
ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione
godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto; in tal caso, l’assegno è commisurato
alle sostanze ereditarie ed alla qualità ed al numero degli eredi legittimi e non è comunque
di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta; infine, qualora sia
intervenuto il divorzio, l’unico diritto riconosciuto all’ex coniuge è quello stabilito all’art. 9
bis della L. n. 898/1970, ovvero il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro
a normale dell’art. 5 della medesima legge.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella.
Ariano Irpino, lì 15/01/2024