Separazioni e divorzi, per effetto della nuova legge, sono possibili anche ad Ariano Irpino direttamente al comune. Senza figli si può divorziare o separarsi in 30 giorni spendendo appena 16 euro. Basta presentarsi negli uffici comunali di Palazzo di Città, presso l'ufficio di stato civile, dove sarà presto attivato il servizio.
A renderlo noto a Città di Ariano, Ciriaco Gelormini dell’Ufficio Anagrafe. La legge prevede che per tutti i casi di separazioni e divorzi in cui ci sia il consenso di entrambi i coniugi, rispettando una serie di condizioni indicate dalle normative, si possa fare a meno degli avvocati, ufficializzando il tutto davanti al Sindaco o all'Ufficiale di Stato Civile.
I coniugi interessati possono presentare la domanda per la separazione o il divorzio utilizzando l’idonea modulistica che sarà disponibile presso l’Ufficio di Stato Civile. La nuova norma non si applica a tutte le situazioni. È infatti possibile utilizzare questa modalità semplificata se si verificano alcune condizioni:
- non vi siano figli minori;
- non vi siano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatori di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1994) o economicamente non autosufficienti (anche se di una sola parte);
- l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (ossia qualunque valutazione di natura economica o finanziaria, come ad es. l’uso della casa coniugale ovvero l'assegno di mantenimento).
L’Ufficiale di Stato Civile competente a ricevere l’accordo dei coniugi è quello del Comune, o quello di residenza di almeno uno dei coniugi, o in cui è iscritto l’atto di matrimonio celebrato con rito civile, o in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o religioso oppure ancora quello in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all’estero.
Una volta esperite le necessarie verifiche da parte dell’ufficio di stato civile, i coniugi, previo appuntamento, si recano in Comune per formalizzare l’accordo di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (nel caso di divorzio occorre che siano trascorsi almeno tre anni dalla separazione personale).
Decorsi ulteriori trenta giorni, i coniugi dovranno nuovamente tornare in Comune per confermare l’accordo e risulteranno così separati o divorziati dalla data del primo accordo. La conferma dell’accordo fa decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. All’atto della dichiarazione dell’accordo di separazione/divorzio, di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, dovrà essere corrisposto un diritto fisso di 16 euro.