Separazione e divorzio possibili anche davanti all’Ufficiale di Stato Civile

di , Giovedì, 29 Gennaio 2015

Separazione e divorzio possibili anche davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Modalità semplificata, introdotta dal D. L. 12/9/2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10/11/2014 n. 162 (entrata in vigore 11.12.2014).

Ai sensi dell’art. 12 D. L 132/2014, i coniugi possono concludere, innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il medesimo articolo stabilisce che competente territorialmente è l’Ufficio di Stato Civile del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio nonché, a differenza di quanto visto per la negoziazione assistita, il comune di residenza di uno dei coniugi.

La procedura avrà un costo massimo di 16 euro, anche se l’utilizzo di questo istituto prevede  diversi “vincoli”, pertanto può essere utilizzato in limitatissimi sparuti casi, ovvero, potranno avvalersene tutte le coppie che:

  •     non abbiano figli minori;
  •     non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n. 104/1992);
  •     non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
  •     non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  •     raggiungono l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.

Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio di Stato Civile tel. 0825.875431.

Ad ogni buon fine si allega la circolare esplicativa.




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