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Riccio resta fuori dal Consiglio, lo ha deciso il Tar

di , Lunedì, 27 Ottobre 2014

Ariano Irpino - Carmela Grasso rimane consigliere comunale. Il Tar di Salerno, si è espresso sul ricorso presentato da Guido Riccio. Il candidato sindaco del Partito Democratico-Psi, sconfitto al primo turno e che optò per un collegamento al secondo turno con il candidato Michele Caso riteneva che il seggio dovesse essere assegnato a lui e non al partito del Nuovo Centrodestra.

Per i magistrati Francesco Mele, Francesco Gaudieri, Paolo Severini, l’assegnazione dei seggi è avvenuta in modo giusto. Ecco cosa dice la sentenza:

"La presente controversia attiene alla corretta proclamazione dei consiglieri comunali a seguito della ripartizione ed assegnazione dei seggi tra le liste collegate, in sede di ballottaggio, al candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, sig. Caso Michelino. In particolare, quest’ultimo aveva partecipato al primo turno della competizione elettorale con il collegamento della lista n. 3 (Caso Sindaco), n. 4 (L’orologio-Partecipazione e Libertà), n. 5 (NCD Alfano) e n. 6 (Autonomia Sud – Uniti per Cambiare). In sede di ballottaggio, poi, vi era stato il collegamento ad esso anche della lista n. 12 ( Democratici e Socialisti – PSE), la quale nel primo turno era stata collegata al candidato Sindaco Guido Riccio ( attuale ricorrente), non ammesso al ballottaggio.

All’esito di tale secondo turno, l’Ufficio Centrale aveva riconosciuto al gruppo di liste così collegate in sede di ballottaggio n. 3 posizioni utili , secondo la seguente graduatoria dei quozienti : 1) 1251, lista n. 3, Caso Sindaco; 2) n. 945, lista n. 5, NCD Alfano; 3) n. 861, lista n. 12, PD-PSE.

Di poi, operata la detrazione dal suddetto numero di seggi di quello spettante al candidato Sindaco non risultato eletto all’uopo utilizzando l’ultimo utile (cioè, quello attribuito alla lista n. 12 PD-PSE , che aveva riportato la minore cifra di 861) , aveva definitivamente assegnato n. 1 seggio (quello in prededuzione) al candidato Sindaco Caso , n. 1 seggio alla lista n. 3 –Caso Sindaco, nella persona del candidato Carmine Grasso e n. 1 seggio alla lista n. 5 –NCD Alfano, nella persona della sig.ra Carmela Grasso.

Il ricorrente, già candidato Sindaco per la lista n. 12 PD-PSE, si duole della legittimità di tale assegnazione, ritenendo che dei tre seggi assegnati alla coalizione quello da utilizzarsi per la nomina a consigliere comunale del candidato Sindaco non eletto al turno di ballottaggio doveva essere individuato nel seggio originariamente riconosciuto alla lista n. 5-NCD Alfano e che , di conseguenza, un seggio doveva essere necessariamente attribuito in via definitiva alla lista n. 12 PD-PSE, con conseguente sua nomina alla carica di consigliere comunale ed illegittimità della avvenuta definitiva assegnazione del seggio alla predetta lista n. 5 con proclamazione alla carica di consigliere comunale della sig.ra Carmela Grasso. Tanto perché:

- nelle richiamate operazioni di prededuzione non poteva farsi riferimento ai collegamenti stabiliti per il secondo turno, onde l’ultimo quoziente utile andava individuato in quello della lista n. 5, originariamente collegata, in sede di primo turno, al candidato Michelino Caso; - in ogni caso, un seggio spettava ad esso ricorrente in quanto candidato a Sindaco al primo turno, la cui lista ( PD-PSE) era rientrata nella ripartizione dei seggi.

Il ricorso, pur se acutamente articolato, non può, a giudizio del Collegio, essere accolto, rilevandosi la legittimità dell’operato dell’Ufficio Elettorale Centrale.

L’articolo 73 del d.lgs. n. 267/2000, disciplinante la “ Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti” dispone, al comma 11, che “Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”.

Osserva il Tribunale che la prima parte della disposizione disciplina, in via generale, l’istituto della “prededuzione”, affermando il principio in base al quale, spetta la nomina a consigliere comunale al candidato sindaco risultato non eletto, tutte le volte in cui questi risulti collegato a liste che abbiano riportato almeno un seggio. Posta tale regola, la seconda parte della disposizione disciplina l’ipotesi in cui, rilevandosi un collegamento di più liste al medesimo candidato sindaco non eletto, il gruppo di liste collegate abbia riportato più seggi. In tal caso il seggio spettante al sindaco non eletto viene detratto dai seggi “complessivamente attribuiti al gruppo” , sicchè è corretto ritenere che lo stesso vada individuato in quello che ha ottenuto il minor quoziente, costituendo questo l’ultimo utile. Orbene, in ipotesi di ballottaggio (come è avvenuto nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in relazione al quale le liste possono effettuare un nuovo collegamento, laddove la lista PD-PSE, nel primo turno collegata al candidato sindaco Guido Riccio, si è collegata nel secondo turno al candidato sindaco Michelino Caso), la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui i seggi vanno ripartiti avendo riguardo ai nuovi collegamenti tra liste e non già a quelli del primo turno, citandosi al riguardo il tenore del comma 8 della norma ( “…per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco…”).

Proprio applicando tale principio la lista PD-PSE, con il quoziente di 839, è risultata, nella predetta ripartizione, assegnataria di un seggio in virtù del nuovo collegamento operato al secondo turno. Invero la stessa, originariamente collegata al candidato Sindaco Guido Riccio e non facente parte di alcun gruppo, non avrebbe potuto conseguire, in relazione al numero dei voti riportati, alcun seggio ove non avesse operato il nuovo collegamento in sede di ballottaggio al candidato Michelino Caso. Dunque, con il collegamento operato al secondo turno la lista n. 12 PD-PSE è divenuta parte di un gruppo di più liste collegate al medesimo candidato sindaco risultato non eletto e, di conseguenza, ad essa , così come si è verificato in sede di graduatoria dei quozienti con il beneficio del riconoscimento di un seggio (altrimenti non conseguibile), necessariamente trova applicazione la disposizione della seconda parte del citato comma 11 in tema di individuazione del seggio colpito dalla “prededuzione” per l’ipotesi di “collegamento di più liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto”. Trattandosi della lista con il quoziente più basso nell’ambito dei “seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate”, correttamente l’Ufficio Elettorale ha operato la prededuzione, in favore del sig. Michelino Caso, su di esso. Invero, con il nuovo collegamento operato in sede di ballottaggio la lista n. 12 PD-PSE ha perduto la sua originaria individualità (in relazione al candidato sindaco di riferimento) ed è divenuta parte del gruppo collegato al candidato sindaco in competizione nel secondo turno, onde essa soggiace alla regola posta dalla seconda parte del citato comma 11, della “prededuzione” riferita al gruppo.

Né vale, in contrario, sostenere che, essendo il ricorrente candidato sindaco e risultando alla sua lista assegnato un seggio, egli doveva necessariamente essere proclamato consigliere comunale. Va al riguardo evidenziato che la “prededuzione” così come pretesa dal ricorrente opera solo nel caso in cui in sede di ballottaggio la lista non si sia collegata ad altro candidato sindaco ovvero quando, effettuatosi il nuovo collegamento, la lista non sia colpita dalla “prededuzione” operata in favore del candidato sindaco che ha partecipato al ballottaggio e non sia risultato eletto. Si vuole in buona sostanza affermare che con il nuovo collegamento in sede di ballottaggio a candidato sindaco diverso da quello del primo turno (unitamente ad altre liste) la posizione poziore di quest’ultimo, ai fini della nomina a consigliere comunale, scema per effetto della prevalenza assorbente della nuova collocazione della lista in un gruppo con nuovo candidato sindaco, cui trova applicazione la seconda parte della disposizione del citato comma 11. Ciò non vuol dire che la qualifica di candidato alla carica di sindaco (nel primo turno) non abbia più alcuna rilevanza.

Essa, invero, conserva rilievo, per così dire, solo all’interno della originaria lista di appartenenza, nel senso che il candidato sindaco ha diritto alla elezione a consigliere comunale solo se la lista conserva l’attribuzione del seggio pur dopo l’effettuazione della “prededuzione” in favore del candidato sindaco non eletto cui si è collegata nel turno di ballottaggio. La sua resta, dunque, una posizione di preferenza, ma solo rispetto agli altri candidati a consigliere comunale della originaria lista e solo se l’assegnazione del seggio permane pur dopo l’applicazione delle regole relative al “gruppo” di liste collegate in cui essa si è inserita in sede di ballottaggio. Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, deve ritenersi la legittimità dell’operato della Commissione Centrale che ha operato la “prededuzione “ in favore del sig. Michelino Caso sul seggio individuato alla lista PD-PSE avente il minor quoziente all’interno del gruppo di quelli utili all’assegnazione dei seggi (861) ed ha proclamato consigliere comunale la sig.ra Grasso Carmela della lista n. 5 NCD Alfano, che ha riportato un quoziente più alto, pari a 945. Diversamente opinando, invero, si giungerebbe a conseguenze irragionevoli: -il ricorrente sarebbe eletto, così obliterando l’inclusione in un gruppo avvenuta in sede di ballottaggio, anche se , in virtù della cifra conseguita, la lista, ove non avesse operato il nuovo collegamento, non avrebbe ottenuto alcun seggio (si osserva in proposito che dall’esame dei verbali mod. 300 bis A-R e 300/A-AR, depositati in giudizio, emerge che i candidati sindaci per liste non collegate a nessuno dei candidati partecipanti al ballottaggio hanno avuto assegnato un seggio e risultano proclamati consiglieri comunali con quozienti molto più alti di quello conseguito dalla lista n. 12) ; - il ricorrente (e la sua lista), pur appartenendo al medesimo gruppo, risulterebbe eletto a discapito di una lista (NCD-Alfano) e della controinteressata, che hanno, invece, ottenuto un quoziente più alto ( 945)".



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