QUERELA DI FALSO
Quando la produzione della prova documentale non può essere disconosciuta perché si
tratta di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, è
possibile solo ricorrere alla querela di falso.
La querela di falso è uno strumento processuale con cui si contesta nel processo civile la
falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata che
ha efficacia probatoria nel medesimo processo, e viene proposta proprio per toglier efficacia
probatoria a tali atti.
Potrebbe esserci un’apparente similitudine con il giudizio di verificazione, ma nonostante
il nome, non ha nessun collegamento con la querela penale.
Il modo di proposizione e contenuto della querela è disciplinato dall’art. 221 e seguenti del
codice di procedura civile.
La querela di falso può essere proposta sia in via incidentale, vale a dire nel procedimento
nel quale il documento è stato prodotto, sia in via principale istaurando un procedimento
autonomo che faccia dichiarare la non autenticità del documento; se viene proposta in corso
di causa il giudice deve prima sentire la parte che ha prodotto il documento per chiedere se
vuole avvalersene in giudizio.
Inoltre, se la parte dichiara che non lo vuole, che non sene vuole avvalere, il documento non
può che essere utilizzato in causa ed infine, se la parte si vuole avvalere del documento, il
giudice apre il giudizio sull’autenticità dispone i mezzi istruttori necessari all’accertamento
della falsità.
Legittimato a proporre querela di falso è “chiunque abbia interesse a contrastare l’efficacia
probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesta che su
esso si fondi, non esclusa la stessa parte che l’abbia prodotto in giudizio.
L’interesse a proporre querela di falso in via principale, “che tende a rimuovere erga omnes
l’efficacia probatoria del documento che ne forma oggetto, sussiste in capo a tutti coloro nei
cui confronti il medesimo documento è o può essere fatto valere.
Ovviamente, spetterà al giudice civile ordinario, a cui sarà devoluta la controversia,
verificare la legittimazione e l’interesse ad agire di chi propone la querela di falso,
ponendosi detti accertamenti quali necessari presupposti della pronuncia di merito.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 10.06.2023