Prescrizione e decadenza
La prescrizione è quel lasso di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona deve far valere
un proprio diritto. Trascorso inutilmente quel lasso temporale, il diritto si estingue e la persona non
può più esercitarlo, si parla dunque di prescrizione “estintiva”.
L’ordinamento giuridico ha stabilito che trascorso un certo termine senza che il titolare abbia
esercitato il proprio diritto, si ricollega a questo comportamento la perdita del diritto per una
presunzione assoluta di rinuncia al diritto stesso. La ratio dell’istituto è quella di sanzionare l’inerzia
del titolare del diritto. La Corte Costituzionale con sentenza del 10.06.1966 n. 63 ha sottolineato la
necessità che non sussista una causa di giustificazione sociale nell’inerzia del titolare, ad esempio
si pensi al mancato esercizio dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro subordinato.
Gli elementi della prescrizione sono: la disponibilità del diritto, il termine di decorrenza ed il tempo.
Non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili quali i diritti della personalità.
Imprescrittibile è anche il diritto di proprietà, che non si perde per inattività del titolare, ma solo
per acquisto del diritto da parte del terzo, a seguito dell’attività corrispondente al diritto stesso.
In tale ottica si spiega perché tutti i diritti sono soggetti a prescrizione tranne quelli indisponibili, i
quali vivono fuori da un rapporto con altri soggetti o con altre situazioni.
La prescrizione può essere fatta valere solo dall’interessato, che può rinunciare alla stessa
successivamente e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Mentre la prescrizione comporta l’estinzione del diritto e consiste nell’adeguare una situazione di
fatto ad una situazione di diritto, la decadenza impedisce l’acquisto del diritto e dunque l’esercizio
del potere. La caratteristica comune consiste nel fatto che l’azione del tempo determina la perdita
del diritto ma mentre nella prescrizione si ha riguardo alle condizioni soggettive del titolare del
diritto, nella decadenza rileva il fatto obiettivo che entro il termine prefissato sia mancato l’esercizio
del diritto, non suscettibile di proroga per il comportamento del titolare.
Ci sono varie differenze sostanziali che occorre evidenziare:
1) la prescrizione ha come unica fonte la legge mentre la decadenza può essere stabilita sia dalla
legge e sia dalla volontà delle parti;
2) La prescrizione, avendo la finalità di eliminare l’incertezza dei rapporti giuridici, ha sempre
fondamento di ordine pubblico, mentre la decadenza può essere sia di interesse privato che
pubblico;
3) la prescrizione investe generalmente qualsiasi diritto mentre la decadenza opera soltanto nei
casi espressamente previsti dalla legge;
4) la prescrizione essendo di ordine pubblico è sottratta alla autonomia delle parti, invece nel caso
della decadenza le parti possono modificare il regime ex art. 2968 cc.
Dunque, la prescrizione trova la sua giustificazione nell’esigenza di stabilità e certezza dei rapporti
giuridici, presupponendo l’esistenza di un diritto che poteva essere esercitato dal titolare.
L’eventuale inerzia del titolare durante i termini di decorrenza stabiliti determina proprio la
prescrizione, mentre nel caso della decadenza, non operano gli istituti della sospensione e
dell’interruzione (art. 2964 c.c.).
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 27.01.2023