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NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D.Lgs. 36/2023 - Avv. Guerino Gazzella

di , Martedì, 18 Giugno 2024

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI D.Lgs. 36/2023

In data 01.04.2023 è entrato in vigore il nuovo Codice Appalti. Le novità previste dalla nuova
riforma, come il ruolo del RUP, il subappalto e il BIM process meritano una specifica analisi.
In primis il ruolo del RUP, in primis cambia nome rispetto al dgls 50/2016, difatti da
responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto. Quest’ultimo
è responsabile delle seguenti fasi:
1. Programmazione;
2. Progettazione;
3. Affidamento;
4. Esecuzione.
La sua nomina è di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, potrà essere
scelto preferibilmente all’interno della stazione appaltante anche tra i dipendenti con
contratto a tempo indeterminato.
La novità in materia di subappalto è introdotta al comma 17 dell’art. 119 dlgs/2023, il
cosiddetto “subappalto a cascata, il divieto del “vecchio” Codice si trasforma in possibilità
a discrezione della stazione appaltante. Si tratta dell’affidamento di lavorazioni di
competenza del subappaltatore, a una impresa terza; il nuovo codice appalti stabilisce che
è possibile farlo a discrezione della stazione appaltante e ne prevede anche una fase di
progettazione divisa in due livelli: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto
esclusivo. È richiesto anche un contenuto minimo del quadro delle necessità e del
documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
devono predisporre.
L’inserimento delle clausole di revisione prezzi sono obbligatorie ed è stabilito all’art. 60 del
D.lgs 36/2023. Dunque, quest’ultime sono previste nei documenti di gare iniziali delle
procedure di affidamento delle clausole di revisione prezzi poiché si attivano per variazioni
del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, da attivarsi al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo
complessivo ed operano nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle
prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
Dunque, dalla normativa risulta che la revisione dei prezzi vada determinata in relazione
alle prestazioni da eseguire, con la conseguenza che, qualora si tratti di prestazioni facenti
capo al subappaltatore e ai titolari di subcontratti, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 119,
co 11, D.Lgs. 46/2023, la stazione appaltante procederà al pagamento diretto in favore di
questi ultimi anche del maggior importo rideterminati in applicazione della revisione
prezzi.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 18.06.2024