Misure a tutela della vivibilità, del decoro e della sicurezza. Contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti

di , Lunedì, 11 Novembre 2019

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale si manifestano comportamenti che non consentono la possibilità di fruire liberamente del patrimonio civico e che ledono il diritto dei cittadini di vivere in un contesto sociale ove vi sia il rispetto del decoro igienico sanitario ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto l'ambiente urbano;che i comportamenti, lesivi del decoro urbano, si configurano sia nelle aree pubbliche che sulle aree private e nello specifico mediante depositi di rifiuti di qualsiasi natura, nonché, mediante incuria nella manutenzione dei fabbricati e nello stato di abbandono dei terreni; che sulla maggior parte del territorio comunale, è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta"'' e che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state ampiamente pubblicizzate sul sito del Comune di Ariano www.comunediariano.it; che è stato accertato che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso comportano la creazione di "discariche abusive"'' sul territorio comunale, nonché pericolo per la pubblica incolumità, qualora tale illecita pratica, avviene all'interno e/o In prossimità dei corsi d'acqua, comportandone, nelle ipotesi peggiori, la ostruzione e comunque difficoltà in caso di forti piogge al normale deflusso delle acque piovane; che frequentemente i contenitori stradali per la raccolta del vetro, vengono utilizzati impropriamente con immissione al loro intemo di materiali diversi dal vetro o con deposito nelle loro immediate vicinanze di beni durevoli ed ingombranti; che si verificano casi di non corretto conferimento dei rifiuti (umido, indifferenziato, plastica, caria e cartone) senza rispettare il calendario di conferimento e disattendendo l'obbligo di utilizzo dei contenitori consegnati in comodato agli utenti per un ordinato conferimento delle diverse categorie merceologiche di rifiuti conferendo i rifiuti nelle buste; che a tutela del territorio e a salvaguardia dell'incolumità e dell'igiene pubblica, si rende necessario: che tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali, vicinali e di aree o spazi pubblici e comunque per tutti i proprietari di terreni incolti in genere, nonché dei terreni liberi non edificati, ubicati all'interno di tutte le lottizzazioni, i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, debbano provvedere alle seguenti opere a tutela del decoro e a salvaguardia e rispetto igienico sanitario del territorio:

a) al taglio sistematico della vegetazione incolta, degli arbusti, delle sterpaglie cresciuti impropriamente al fine dì salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi e, inoltre, al taglio delle siepi e dei rami che protendono sul suolo pubblico, in modo da non restringere o danneggiare le strade soggette a pubblico transito e non creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

b) a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

c)a non lasciare in deposito, sui terreni de quibus materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura comunque estraneo alla natura del terreno stesso, tali da essere fonte di potenziale inquinamento ambientale;

d) a non depositare sui terreni de quibus, materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;

CONSIDERATO : • che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma I del Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurez2^ urbana, apposite Ordinanze, anche in deroga alle norme vigenti "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche" • che è in fase di redazione il nuovo Regolamento di Polizia Lfrbana;

RITENUTO : adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017, convertito in Legge nr. 48 del 18/04/2017 integrato con il decreto legge 4.10.2018 n. 113, a sua volta convertito con la legge LI2.2018 n.l32), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza e regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative i comportamenti illegittimi sopra descritti; richiamate le precedenti ordinanze sindacali n. 57 del 9.12.2005 e n. 5 del 5.5.2016 con le quali si disciplina le modalità ed i tempi di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini; VISTI; r art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8 comma I del Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017, convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città; l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali; il Regolamento comunale per il Servizio di raccolta differenziata "porta a porta": l'art. 198 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 nr. 152, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati; gli artt. 29-30-31 del D.Lgs. 30/04/1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada e successive modificheed integrazioni); la Legge nr. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571 ; la delibera del commissario straordinario con poteri della giunta comunale n. 18 del 4.10.2013 di attivazione del servizio porta a porta; il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con delibera del commissario straordinario con poteri del consiglio comunale n. 7 del 31.10.2013; l'ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013, prorogata con ultima Ordinanza 18/7/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22/8/2019, recante " Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità' pubblica dall'aggressione dei cani";

ORDINA

1) a tutti i cittadini residenti e non, il divieto di.

a) abbandonare sul suolo pubblico, su panchine o altri arredi urbani, rifiuti di qualsiasi tipo e/o dimensione;

b) conferire qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei luoghi, tempi e modalità di raccolta stabiliti dal Comune di Ariano Irpino e indicati negli avvisi pubblici o reperibili sul sito istituzionale del Comune: www.comunediariano. it:

c) abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra o nelle immediate vicinanze dei contenitori per la raccolta;

d) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sul territorio comunale con aggravante qualora l'abbandono sia effettuato in prossimità dei corsi d'acqua, comportando nelle ipotesi peggiori la loro ostruzione e, comunque, difficoltà in caso di forti piogge del deflusso normale delle acque piovane;

e) conferire i rifiuti di qualsiasi categoria merceologica al di fuori dell'orario previsto dal calendario e al di fuori degli appositi contenitori forniti all'utenza senza rispettare le disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto;

f) esporre i contenitori aperti, consentendo la dispersione dei rifiuti;

2) ai detentori di cani di qualsiasi razza l'obbligo di:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta dele autorità competenti, c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etoogiche nonché sulle norme i vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;

f) raccogliere, se si conduce il cane in ambito urbano, le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

3) ai proprietari di edifici e/o terreni l'obbligo di:

a) tenere in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro degli stessi provvedendo anche alla pulizia dell'area immediatamente prospiciente la privata proprietà, regola di condotta valevole anche per consorzi e condomini;

b) eliminare ogni situazione di degrado e pericolo anche chiudendo e mettendo in sicurezza gli accessi agli immobili, in modo da non consentire abusive intrusioni;

c) recingere i terreni, nel rispetto delle normative vigenti e secondo il regolamento edilizio comunale, ubicati nelle aree urbane impedendone qualsiasi utilizzo improprio e comunque mantenerli con la vegetazione a raso in modo da non ostacolare visibilità e controllo, provvedendo sistematicamente al taglio della vegetazione incolta, nonché degli arbusti e sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche e/o che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade soggette a pubblico transito e non creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

d) non lasciare in deposito, sui terreni dequibm materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura comunque estraneo alla natura del terreno stesso, tali da essere fonte di potenziale inquinamento ambientale;

e) conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline, di pertinenza della proprietà e/o antistante la stessa, che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

f) non depositare sui terreni de quibus, materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell uomo, quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;

SANZIONI Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali previsti nell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, l'inosservanza del dispositivo della presente Ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 (cento/00); i proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune; in caso di reiterazione (art. 8 bis L. 689/81 ), la sanzione è raddoppiata; il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689. E' disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/7/1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido; Porgano accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, può disporre 1 allontanamento del trasgressore, cosi come prescritto dagli artt. 9 e 10 del D.L. 20/2/2017, n. 14, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all'Autorità di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni. Viene revocata ogni precedente ordinanza sindacale con previsioni difformi rispetto alla presente ordinanza, la quale viene preventivamente trasmessa al Prefetto di Avellino. Tutte le disposizioni e i divieti di cui alla presente ordinanza si applicano dalla data della sua emanazione fino alla sua eventuale revoca. Copia della presente ordinanza a cura dei Messi Comunali dovrà essere inviata per quanto di rispettiva competenza, al Commissariato della Polizia di Stato di Ariano Irpino, al Comando dei Carabinieri di Ariano Irpino, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità. La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante

1. pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

2. inserita nel sito ufficiale del Comune Ariano Irpino: www.comunediarianojt

3. gli organi di stampa locali. Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 (centoventi) giomi dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ariano Irpino, lì 07/11/2019



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