LO IUS VARIANDI
La modifica unilaterale dei contratti bancari e finanziari
L’inizio del 2023 registra un aumento dei costi dei conti correnti bancari compreso fra il 8% ed il 26% rispetto al 2022.
Ebbene le banche aumentano il costo dei conti correnti con modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, adducendo come motivo gli elevati livelli di inflazione.
La Banca d’Italia è intervenuta a tutela dei risparmiatori, con una politica di aumento dei tassi di interesse capace di aumentare la redditività delle banche tale da compensare la crescita dei loro costi condizionati dall’inflazione.
Il report CGIA di Mestre (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) riferisce che nel Sannio, nonostante il caro vita, si registra una tenuta del risparmio che resta positivo, a fronte invece di un rallentamento del medesimo nel resto dei territori italiani.
Proprio il testo unico del credito (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ha riconosciuto alle banche e agli intermediari finanziari il potere potestativo di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.
L’art. 117 co., dedicato ai contratti in generale di durata e no, prevede appunto la possibilità di variare prezzi, tassi e condizioni precisando che la possibilità di variazione in senso sfavorevole al cliente deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
Sicchè la modifica dei termini di un contratto bancario, senza consenso da parte del cliente, è subordinata al rispetto di talune regole, cosi come disciplinate dall’art. 118 TUB
Chiarito che la fissazione dei prezzi delle condizioni contrattuali è una libera scelta imprenditoriale, è anche vero che i clienti in qualsiasi momento facendo ricorso alla cosiddetta portabilità dei conti possono scegliere di trasmigrare i propri servizi da un conto corrente a altro e in maniera gratuita e con una procedura agevolata che deve essere completata entra un max di 12 mesi.
E’ pur vero che il potere unilaterale di modifica si pone in rapporto con i principi di rilevanza del vincolo contrattuale, che costituisce principio di ordine pubblico, che impone di valutare caso per caso la eventuale illiceità della clausola ogni qualvolta il giudizio di meritevolezza e liceità non venga rispettato, tale da essere poi considerata nulla la clausola a cui si ci rimanda.
Va precisato, però, che se tale modifica dà luogo ad una clausola illecita essa è del tutto inefficace e quindi nulla; ma il regolamento contrattuale non ne resta inficiato e rimante intatto.
Tuttavia Ius variandi incondizionato non significa ius variandi immotivato; giurisprudenza e dottrina, infatti, concordano nel ritenere che la ragione per cui è consentito l’esercizio dello ius variandi è quella di adeguare il contratto ai mutamenti che ne hanno alterato la convenienza originaria, esercitando tale potere in modo coerente alla sua funzione e comunque la modifica del contratto non deve condurre a condizioni peggiori di quelle alle quali si sarebbe concluso.
Il potere della banca di operare a suo esclusivo vantaggio, e nonostante ciò, di mantenere la propria clientela non deve assolutamente contrastare con la regola della buona fede nell’esecuzione del contratto.
In conclusione lo ius variandi finanziario è legato ad una logica di tipo macroeconomico; rappresentando lo strumento attraverso il quale l’assetto degli interessi originario viene adeguato a variazioni che hanno un’incidenza sulla funzionalità complessiva del mercato del credito.
Di qui l’imprescindibile controllo affidato alla buona fede di verificare se il contratto sia stato adeguato alla nuova situazione determinatasi nel mercato, e tanto anche in sede giudiziaria, per assicurare la simmetria dei contrapposti interessi.
Avv. Antonio Lonardo – Avv. Lara Mutascio