LESIONE DI LEGITTIMA: COME COMPORTARSI
La legittima, è la porzione di eredità che deve essere devoluta, in forza della legge, a determinati
soggetti anche in presenza di una diversa volontà del “de cuis”.
L’istituto della legittima, sancito all’art. 565 del codice civile, consente di tutelare gli eredi legittimi
a prescindere dalla volontà che il de cuis imprime nel proprio testamento prevedendo che sia tutelato:
1) il coniuge (a cui viene equiparato l’unito civilmente ai sensi della c.d Legge Cirinnà del
20.06.2016 n.76, la quale ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la disciplina sulle
unioni civili e le convivenze di fatto);
2) i figli (a cui sono equiparati i figli adottivi);
3) gli ascendenti ma solo nel caso di assenza di figli come infra meglio precisato.
È necessario specificare che i nipoti non rientrano nel novero dei legittimari salvo il caso in cui il loro
genitore premuoia a loro: in questo caso i figli, ossia i nipoti del genitore premorto, subentrano nella
sua posizione per rappresentazione. Quindi, in casi come questi, il nipote non può essere escluso dalla
successione e succederà nelle stesse quote del rappresentato.
Dunque, si parla di lesione di legittima, ovvero della cosiddetta quota riservata, quando l’erede non
riceve ciò che gli spetta per legge, tuttavia nonostante la legge imponga la destinazione di questa
quota in favore dei parenti più stretti, accade di frequente che, alla morte di un parente stretto
(genitore, coniuge), ci si accorga di aver ricevuto meno di quanto effettivamente spettante per legge.
Tale situazione può verificarsi per varie ragioni, ad esempio potrebbe accadere che il de cuius abbia
disposto dei suoi averi con donazioni a favore di amici e/o parenti; oppure, potrebbe verfiicarsi anche
l’ipotesi in cui il de cuius abbia espressamente previsto nel testamento che tutti i propri beni, o
comunque la maggior parte di essi, dovessero andare ad un’altra persona (magari un altro figlio).
In casi come questi, il legittimario, leso dei suoi diritti, può far dichiarare inefficaci le disposizioni
testamentarie e le donazioni che ledono i suoi diritti, agendo in giudizio con l’azione di riduzione per
lesione di legittima.
Con queste azioni, tutti i beni di cui il de cuius ha disposto per testamento o mediane un contratto di
donazione tornano nel patrimonio ereditario, come se l’atto lesivo della legittima non fosse mai stato
posto in essere, per poi essere trasmessi a favore dei legittimari stessi.
Ovviamente, per poter agire validamente in riduzione, il legittimario leso deve rispettare due
condizioni essenziali:
1) deve aver accettato l’eredità con il beneficio d’inventario ed è necessario quando l’erede
chiede la riduzione di disposizioni effettuate a favore di persona che non sono chiamate come
coeredi;
2) deve imputare alla propria porzione di legittima quanto ricevuto dal de cuius, a titolo di
donazione o per testamento, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Si ricordi che l’azione di riduzione per lesione di legittima (art. 554 ss c.c) si prescrive in 10 anni
dall’apertura della successione e decorso tale termine il legittimario non potrà più agire per tutelare i
propri diritti.
Per quanto riguarda le modalità di riduzione, la legge prevede un preciso ordine da seguire per la
riduzione delle attribuzioni in caso di lesione della legittima:
1) In primis, si dovrà agire contro le attribuzioni a favore di coloro che sono eredi per legge nel
caso in cui si apra la successione legittima;
2) in secundis, si agisce contro le disposizioni testamentarie e, da ultimo, si agisce contro le
donazioni effettuate dal de cuis quando era in vita.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella – 05/04/2023