Legge Pinto n. 89/2001 - Avv. Guerino Gazzella

di , Venerdì, 05 Maggio 2023

Legge Pinto n. 89/2001

Con la legge n. 89 del 24.03.2001, denominata comunemente legge “Pinto”, il legislatore ha
previsto il diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del “termine ragionevole” di
durata del processo. È competente la Corte d’appello, la quale valuta il “termine
ragionevole” di durata del procedimento, nonché la quantificazione del danno subito.
Occorre richiamare l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, stabilisce,
tra l’altro, che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole.
La scelta del legislatore di prevedere un indennizzo, ossia un rimedio successivo, senza
risolvere il problema a monte, si è però rivelata sin da subito un boomerang, perché dopo
l’entrata in vigore della legge, molti cittadini hanno iniziato a presentare numerosi ricorsi
per ricevere l’indennizzo previsto dalla legge Pinto. Reazione che ha congestionato ancora
di più la macchina della giustizia e ha fatto lievitare i costi a carico dello Stato.
Il termine ragionevole di durata del processo risulta violato se ha ecceduto i tre anni in
primo grado o i due anni in secondo grado. Dunque, se ci si trova coinvolti in un processo
la cui durata risulti eccesiva rispetto ai limiti previsti dalla legge Pinto, è probabile che si
abbia diritto ad un equo indennizzo da parte dello Stato.
L’equo indennizzo si calcola analizzando l’art. 2 bis della legge Pinto stabilisce che la
somma liquidata dal giudice deve corrispondere ad una somma minima di 400 euro fino
ad un massimo di 800 per ogni anno che ha ecceduto la durata massima.
Dunque, partendo da tale base normativa, sarà poi il giudice a quantificare l’esatta somma
da corrispondere a titolo di indennizzo.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, 05.05.2023