LE INTERCETTAZIONI
Le intercettazioni rappresentano uno strumento cruciale per le autorità investigative nel perseguire
e prevenire attività criminali.
Il loro utilizza solleva questioni etiche e legali che richiedono un attento bilanciamento tra la tutela
della privacy individuale e l’interesse pubblico alla sicurezza.
L’entrata in vigore della riforma inizialmente prevista per il 26.07.2018, è stata più volte
procrastinata, fino a giungere all’adozione del decreto-legge n. 161 del 2019, che ha ampiamente
modificato la riforma stessa, in parte ripristinando la disciplina prevista nel codice di procedura
penale, in parte apportando ulteriori innovazioni.
Con riguardo alle principali novità apportate alla disciplina delle intercettazioni il decreto-legge n.
161 è intervenuto sia sul codice di procedura penale, sia sulle disposizioni di attuazione.
Tra le modifiche più rilevanti al codice di procedura penale, il decreto-legge:
1) Estende il regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al
procedimento;
2) Inserisce nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni, anche i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.;
3) Dispone che le attività di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan già
consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite
anche a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione siano riferite anche
a delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, ed esclude
esplicitamente i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali è necessario
indicare “i luoghi ed il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è
consentita l’attivazione del microfono”. Inoltre, in relazione a tali delitti, l’intercettazione
con trojan presso il domicilio deve indicare espressamente le ragioni che giustificano
l’utilizzo di questa modalità presso tale luogo;
4) Sopprime la riforma del 2017 con riguardo all’iniziale valutazione discrezionale della
polizia chiamata a decidere cosa trascrivere e cosa annotare per il pubblico ministero, e
stabilisce che quest’ultimo debba vigilare affinchè nei verbali non siano riportate espressioni
lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano particolari categorie di dati
personali, salvo che si tratti di intercettazioni rilavanti ai fini delle indagini;
5) con riferimento all'esecuzione delle intercettazioni, ripropone sostanzialmente la
formulazione antecedente la riforma del 2017, con particolare riguardo: alla trasmissione
dei verbali delle intercettazioni; all'immediata comunicazione ai difensori che hanno facoltà
di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni; all'apposito procedimento incidentale
finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita
udienza camerale. In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio può riguardare, oltre
alle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie
particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
6) ripristina le disposizioni (già abolite dalla riforma) relative alla possibilità che alle
operazioni di stralcio partecipino sia il PM che i difensori; questi ultimi possono estrarre
copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far
eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta;
7) introduce la possibilità per il giudice, con il consenso delle parti, di disporre l'utilizzazione
delle trascrizioni delle registrazioni già effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle
indagini, senza procedere alla trascrizione integrale attraverso perizia. In caso di
contestazioni si dovrà procedere alla trascrizione integrale;
8) estende la possibilità di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali
diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione è stata autorizzata purché si tratti di uno
dei reati per il quale il codice consente l'uso di questo mezzo di prova. Le intercettazioni
potranno essere utilizzate solo se "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento della
responsabilità penale;
9) consente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo
del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il
decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica
amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi
delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale (ai sensi dell'art. 51, comma 3-
bis e comma 3-quater c.p.p.). I risultati delle intercettazioni devono essere indispensabili
per l'accertamento di tali delitti;
10)impone al pubblico ministero, ove non abbia proceduto al deposito in precedenza, una volta
concluse le indagini preliminari, di indicare le intercettazioni ritenute rilevanti ai fini del
procedimento, con interlocuzione con la difesa e, in caso di contrasto di vedute, con un
intervento del giudice per la selezione del materiale. Simile procedura è stata prevista, con
i dovuti adattamenti, anche nel caso di richiesta di giudizio immediato;
11)con riguardo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, prevede
che esso contenga anche l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di
esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni
ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che
hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal PM.
La nuova disposizione riconosce inoltre al difensore la facoltà, entro il termine di venti
giorni, di depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti di cui chiede
copia. Su tale istanza provvede con decreto motivato il pubblico ministero;
12)prevede l'abrogazione degli articoli riguardanti il complesso procedimento di stralcio
nonché la trascrizione delle intercettazioni in fase dibattimentale introdotti dalla riforma
Orlando.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 15.10.2022