L’AZIONE DI MANUTENZIONE

Ai sensi ed effetti dell’art. 1170 c.c. la funzione dell’azione di manutenzione è quella di far
cessare la molestia in atto e di impedire le future turbative per consentire al possessore
molestato di continuare l’esercizio del proprio possesso in modo pieno ed invariato.
Il possesso è una situazione di potere (di fatto) sulla cosa mobile o immobile che si manifesta
in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Dunque, occorre precisare che gli elementi che connotano il possesso sono due:
1. uno di carattere oggettivo o materiale, il c.d. corpus possessionis, ovvero il potere di
fatto del soggetto sulla cosa,
2. ed uno di carattere soggettivo, il c.d. animus possidendi, cioè la volontà di esercitare
sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o ad altro diritto reale, con
l’intento quindi di riservarne a sé in via esclusiva il godimento o la disposizione.
La turbativa del possesso può discendere:
1. da una molestia di fatto, ovvero in fatti materiali esteriori, per cui il molestante opera
direttamente e fisicamente sulla cosa oggetto dell’altrui possesso, producendo in
genere un mutamento esteriore dello stato di fatto preesistente con opere e fatti
nuovi;
2. da una molestia di diritto consistente in dichiarazioni di volontà, contenute in un
atto giudiziale o stragiudiziale, volte a contestare l’altrui possesso, senza realizzare
nell’immediato alcun mutamento della consistenza esteriore della cosa e, dunque,
senza incidere materialmente sul potere di fatto, ma ponendo in pericolo tale potere,
turbando per tale via, il godimento della cosa.
l’azione di manutenzione deve essere esercitata però, a pena di decadenza, entro un anno
dall’inizio della turbativa ed è esperibile se il possesso da tutelare dura da oltre un anno, e
deve essere stato posto in essere in modo continuo e non interrotto.
Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può
esercitarsi se è decorso un anno dal giorno in cui violenza o la clandestinità è cessata.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella.
Ariano Irpino, lì 20.04.2023