L’assegno divorzio può subire revisioni alla luce delle mutate condizioni economiche dovute da una nuova stabile convivenza.
Con ordinanza del 12.02.2024 la Corte di Cassazione civile rileva che: “in ipotesi di revisione
dell’assegno divorzile, si richiede la presenza di “giustificati motivi” e si impone la verifica
di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex
coniugi sulla base di una rinnovata valutazione comparativa delle rispettive situazioni
reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da
giustificare la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile, è indispensabile accertare con
rigore l’effettività dei mutamenti e verificare l’esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e
la nuova situazione economica instauratasi. Dunque l’aspetto della nuova condizione
economica dell’ex moglie, come fatto impeditivo derivante dalla sopravvenuta convivenza
more uxorio, deve essere specificamente allegato e dimostrato dall’ex marito, poiché l’onere
probatorio sul punto grava sulla parte che neghi il diritto all’assegno”.
Il caso di specie si occupava di un giudizio di revisione ex art. 9 della L. n. 898 del 1970 di
un assegno divorzile disposto a favore dell’ex coniuge in funzione sia assistenziale che
perequativa.
Tale giudizio di revisione era stato avviato dall’ex coniuge alla luce della relazione di stabile
convivenza della ex moglie, intrapresa dopo la sentenza di divorzio. L’ex coniuge ha
sollevato che tale stabile convivenza le avrebbe consentito di fruire, per effetto delle
reciproche contribuzioni con il nuovo partener di maggiori disponibilità economiche
rispetto a quanto rilevato in sede di divorzio.
Queste considerazioni derivavano dalle spese fatte dall’ex moglie per vacanze, crociere,
frequenti viaggi in aereo per far visita al figlio all’estero, nonché dall’acquisto, in proprietà
piena ed esclusiva, di un immobile produttivo locato a terzi e così produttivo di redditi.
La corte di Cassazione con tale statuizione ha posto in evidenza come una convivenza more
uxorio costituisca un fatto sopravvenuto rispetto all’equilibrio anteriore ed ha statuito che
va verificato se le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiamo alterato gli
equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio, che ne
aveva riconosciuto la debenza.
L’assegno divorzile, in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale,
anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del
principio costituzionale di solidarietà, per cui , mira al riconoscimento di un contributo volto
a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale
adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo
conto delle aspettative professionali sacrificate.
Resta da aggiungere che l’aspetto della nuova condizione economica dell’ex moglie, come
fatto impeditivo derivante dalla sopravvenuta convivenza more uxorio, doveva essere
specificamente allegato e dimostrato dall’ex marito, poiché l’onere probatorio sul punto
grava sulla parte che neghi il diritto all’assegno (Cass.3645/2023). Pertanto, nel caso di
specie, la Corte di merito, una volta ritenuta provata la sussistenza di un nuovo progetto di
vita del beneficiario con il nuovo partner, avrebbe dovuto accertare, in presenza di
allegazioni e offerta di prova dell’ex marito, se e in che termini fossero discese, dalla nuova
relazione more uxorio, reciproche contribuzioni economiche (Cass.3645/2023).
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 05.02.2024