L’ACCORDO PREMATRIMONIALE: E’ LECITO? - Avv. Guerino Gazzella

di , Domenica, 14 Maggio 2023

L’ACCORDO PREMATRIMONIALE: E’ LECITO?

Gli accordi prematrimoniali sono veri e propri contratti, popolari in diverse parti d’Europa
soprattutto negli Stati Uniti d’America, con cui i futuri coniugi stabiliscono
preventivamente obblighi e doveri prematrimoniali e personali a seguito di un eventuale
separazione o divorzio.
In Italia tali patti venivano considerati in contrasto sia con la previsione dell’articolo 160 del
codice civile secondo cui gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti
dalla legge per effetto del matrimonio, sia col principio dell’indisponibilità dei diritti
nascenti dal matrimonio, ma con la proposta di legge n°244 del 23 Marzo 2018, il legislatore
italiano giungeva ad una disciplina nazionale delle convenzioni prematrimoniali. Tuttavia
il modello proposto non imitava quello dei paesi anglosassoni.
Pertanto, occorre analizzare le seguenti modificazioni apportate al codice civile:
 all’articolo 156, primo comma, veniva aggiunto, il seguente periodo: “A tal fine il
giudice deve tenere dei patti prematrimoniali di natura patrimoniale, eventualmente
stipulati ai sensi dell’articolo 162-bis, e darne esecuzione”;
 all’articolo 159, le parole: “comunione dei beni regolata dalla sezione III» venivano
sostituite dalle seguenti: “separazione dei beni regolata dalla sezione V”;
 all’articolo 162 venivano apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: “separazione” veniva sostituita dalle seguenti:
“comunione dei beni”;
2) dopo il quarto comma veniva aggiunto, il seguente: “Fatto salvo quanto stabilito
dall’articolo 160, è consentita, ai soggetti di cui allo stesso articolo, la stipula di patti
prematrimoniali di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio, ai sensi
dell’articolo 162-bis”;
dopo l’articolo 162 veniva inserito il seguente:
 «Art. 162-bis. – (Disciplina dei patti prematrimoniali) – I futuri coniugi, prima di
contrarre matrimonio, possono stipulare un patto prematrimoniale in forma scritta
diretto a disciplinare i rapporti patrimoniali in caso di separazione personale, di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 28.02.2019 il Consiglio dei Ministri approvava il disegno di legge con delega al
Governo per la revisione al Codice Civile ed avente ad oggetto i patti prematrimoniali.
Dunque, la riforma aveva l’obiettivo di superare il divieto che in Italia, comporta la nullità
di patti prematrimoniali, prevedendo, quindi, “la possibilità di stipulare accordi per
regolare i rapporti personali e patrimoniali nonché a stabilire i criteri per l’indirizzo della
vita familiare e l’educazione dei figli, in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, in un
momento precedente la crisi del rapporto, in cui è più facile definire consensualmente il
reciproco assetto degli interessi”.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 14.05.2023