L’accesso abusivo alla casella di posta elettronica dell’ex coniuge
Il caso.
All’ex marito era contestato di essersi introdotto, con più condotte abusive, mediante tre
accessi, nella casella di posta elettronica della ex moglie, contro la volontà di quest’ultima,
apprendendo illecitamente il contenuto delle e-mail, nonché di essersi abusivamente
registrato nel sito della Vodafone, apprendendo illecitamente i dati del traffico telefonico
relativi all’utenza nella disponibilità della stessa.
La pronuncia della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sent. n. 23035/2021 ha chiarito
alcuni fondamentali principi in materia.
Innanzitutto ha chiarito che nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica
protetta da password, è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema
informatico ex art. 615-ter c.p. che concorre con quello di violazione di corrispondenza ex
art. 616 c.p., in relazione all’acquisizione del contenuto delle mail custodite nell’archivio.
Infatti, integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ex art.
616 c.p. la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza
telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell’archivio di
posta elettronica della prima.
La Suprema Corte a riguardo ha chiarito che la pacifica conoscenza delle password di
accesso al sistema, non implica una esclusione – nei riguardi della persona che ha commesso
il fatto – di una protezione del sistema stesso attraverso misure di sicurezza. Pertanto integra
il delitto previsto dall’art. 615-ter c.p. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato
e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o
telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni
ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.
Nel caso di specie la Corte ha sottolineato che l’imputato era a conoscenza che l’ex moglie
utilizzava la scheda e la posta elettronica, era perfettamente in grado di rendersi conto
dell’assenza di qualunque titolo che l’autorizzasse ad acquisire dati di pertinenza della
donna.
Pertanto per la Cassazione, l’ex marito che legge le e-mail della ex moglie e accede al sito
del gestore telefonico della stessa, è responsabile per concorso formale dei reati di violazione
della corrispondenza e accesso abusivo a un sistema informatico, confermando, nel caso di
specie, la pena inflitta all’imputato di tre mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni
nei confronti della parte civile.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella - 21/12/2022