La conferenza di servizi: finalità e natura giuridica - Avv. Guerino Gazzella

di , Venerdì, 09 Giugno 2023

La conferenza di servizi: finalità e natura giuridica

L’istituto della conferenza dei servizi venne introdotto dalla legge n. 241/1990 e costituisce uno dei pilastri fondamentali di tale normativa introducendo un modello procedimentale basato sul coordinamento e sulla semplificazione dell’azione amministrativa, ideato per giungere ad un coordinamento e bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti. La natura giuridica di tale istituto è controversa, dibattuta tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, difatti secondo un primo orientamento (minoritario) dovrebbe essere considerata un organo amministrativo collegiale di carattere straordinario, ovvero un vero e proprio organo collegiale straordinario distinto dalle singole P.A che lo compongono, mentre secondo altra dottrina (prevalente) la conferenza dei servizi sarebbe un mero modulo organizzativo-procedimentale privo di una propria individualità. La ratio di tale istituto è dunque quella di garantire l’espletamento la pubblica funzione della pubblica amministrazione, cercando di garantire il canone del buon andamento con criteri di economicità, semplicità ed efficacia e viene indetta quando l’inerzia di una o più amministrazioni rischia di impedire l’adozione di un provvedimento ed è volta a scongiurare la possibile paralisi dell’attività amministrativa e gli effetti negativi che verrebbero a subirne i privati. Il dgls n. 127/2016 definisce la nuova conferenza di servizi, recante norme per il riordino della disciplina, in attuazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124. Il decreto ridisegna la Conferenza di servizi, prevedendo 3 differenti tipologie:

1. Conferenza dei servizi decisoria;
2. Conferenza dei servizi preliminare;
3. Conferenza dei servizi istruttoria

La conferenza dei servizi decisoria ha carattere obbligatorio dovendo essere sempre indetta dall’amministrazione procedente e può essere di due tipi:

  • In forma semplificata e asincrona, ovvero senza la partecipazione fisica dei rappresentanti delle amministrazioni, mediante il semplice scambio telematico di documenti; è previsto un termine di 5 giorni per l’indizione della conferenza (cioè dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda), di 15 giorni per la richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti, di 45 giorni per le determinazioni delle singole amministrazioni coinvolte e di 5 giorni per l’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza da parte dell’amministrazione procedente;
  • In forma simultanea e sincrona, ovvero con la partecipazione contestuale, ove possibile, anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. I lavori della conferenza devono concludersi non oltre 45 giorni dalla data della prima riunione (elevati a 90 in caso di amministrazioni preposte alla tutela d’interessi sensibili e ad essi possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.

La conferenza di servizi preliminare è facoltativa e può essere richiesta su base motivata dall’interessato, per i progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta motivata dall’interessato, corredata da uno studio di fattibilità. Essa è finalizzata ad indicare al richiedente, prima della presentazione dell’istanza o del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.
Questo tipo di conferenza si svolge nella forma semplificata con abbreviazioni dei termini fino alla metà.
La conferenza di servizi istruttoria è facoltativa e può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.

A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
09/06/2023