La Composizione negoziata nel nuovo Codice della Crisi d’impresa. Principi Generali

di , Lunedì, 29 Agosto 2022

Al fine di garantire la continuità aziendale o, in alternativa, di far emergere i segnali di crisi tale da permettere un intervento rapido e il meno indolore possibile, il D.L. n. 118/2021 convertito dalla L. n. 147/2021, ora inserito con modifiche, nel “Codice della risi e dell’insolvenza” in vigore dal 15 luglio 2022, agli articoli 12 e seguenti, dà il via ad una nuova procedura volta a consentire il superamento della crisi e dell'insolvenza di impresa: la composizione negoziata.

Trattasi di un percorso volontario, riservato e confidenziale, attivabile dal solo imprenditore e non avente natura concorsuale, finalizzato all'individuazione di concrete prospettive di risanamento a salvaguardia della continuità aziendale.

Un ruolo centrale assume la figura dell'esperto, il quale nell'agevolare il dialogo tra imprenditore, creditori ed eventuali soggetti interessati, deve essere terzo, riservato, imparziale ed indipendente; lo stesso non potrà assumere più di due incarichi contemporaneamente.

I vantaggi della procedura sono molteplici; strumento accessibile:

  • anche agli imprenditori agricoli, che non sono sottoposti alle procedure concorsuali classiche;
  • senza limiti dimensionali (piccole e grandi imprese);
  • senza particolari formalità, per ricercare e trovare accordi con imprenditori;
  • agli iscritti in Camera di Commercio, in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico aziendale tale da rendere probabile l'insolvenza e a condizione di reali prospettive di risanamento;
  • in assenza di connotazioni pubblicistiche, in quanto l'intervento del Tribunale è solo eventuale;
  • con possibilità per l'imprenditore di richiedere al Giudice misure protettive del patrimonio o cautelari od autorizzazioni per il compimento di specifici atti di straordinaria;
  • con possibilità in caso di mancato accordo con i creditori, possibilità di domandare un concordato preventivo con cessione dei beni, semplificato, senza voto dei creditori; ma solo l’omologazione del Tribunale.

Tutto al fine di favorire interventi veloci e tal da permettere all’imprenditore un tempestivo reinserimento sul mercato ed una riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione.

Difatti la durata della composizione negoziata è di 180 giorni che decorrono dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, prorogabile di altri 180 a condizioni che tutte le parti interessate alle trattative lo richiedano e l’esperto presti il proprio consenso.

Proroga concessa altresì, laddove l’imprenditore chieda al Tribunale:

  • la conferma delle misure protettive,
  • l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili,
  • l’autorizzazione a trasferire l’azienda senza gli effetti dell’art. 250 c.c.

La composizione negoziata è un cambio di cultura; il trattamento della crisi viene ulteriormente anticipato, ma su base volontaria e riservata: una sorta di allerta precocissima, tale da implementare la consapevolezza del debitore a promuovere l’accordo fra le parti e tanto prima che il valore insito nell’organizzazione dell’impresa vada disperso.

Avv. ti Antonio Lonardo – Lara Mutascio