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IL SEQUESTRO CONSERVATIVO E IL SEQUESTRO GIUDIZIARIO - Avv. Guerino Gazzella

di , Mercoledì, 11 Ottobre 2023

IL SEQUESTRO CONSERVATIVO E IL SEQUESTRO GIUDIZIARIO

Il sequestro giudiziario è disciplinato dall’art. 670 c.pc. ed è una misura cautelare che può
riguardare “beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni”. Può essere
concesso dal Giudice quando esiste una controversia sulla proprietà o sul possesso di
questi beni e dunque, quando è opportuno provvedere alla loro gestione o custodia.
La ratio del sequestro giudiziario è quella di garantire la conservazione di un bene o di
prove mediante una gestione che sia temporanea o, in alternativa, attraverso la gestione
del bene stesso. Per essere concesso il sequestro giudiziario è necessaria la condizione di
fumus boni iuris ed anche del periculum in mora.
Il fumus boni iuris è rappresentato dall’esistenza di elementi congrui ed idonei che
facciano ritenere presumibile l’esistenza di un diritto che ha bisogno di tutela attraverso il
sequestro preventivo degli elementi stessi, mentre il pericumul in mora è rappresentato
dall’opportunità che si ha nella gestione temporanea o custodia dei beni che costituiscono,
appunto l’oggetto del sequestro.
Pertanto l’efficacia del sequestro giudiziario va ricondotta alle norme, che concernono la
custodia della cosa sequestrata e alle norme che sanzionano penalmente la violazione
eventuale di tali disposizioni, nonché in generale la sottrazione o il danneggiamento delle
cose sottoposte a sequestro o pignoramento (art. 334 c.p.).
Il sequestro conservativo, art. 671 c.p.c .mira ad assicurare la garanzia del creditore sui
beni del debitore, contro il pericolo di sottrazioni o alienazioni dei beni medesimi.
Si tratta di un’anticipazione del pignoramento (e dell’azione esecutiva), dove il sequestro
si converte in seguito alla condanna esecutiva successivamente pronunciata. Oggetto del
sequestro possono essere beni mobili o immobili del debitore, mentre legittimato è
qualunque creditore, al ricorrere di due condizioni:
1. la ragionevole apparenza del diritto del creditore: fumus boni juris;
2. la dimostrazione del pericolo, periculum in mora, che il medesimo creditore corre.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 11/10/2023