Il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Garante per la protezione dei dati personali o chiamato anche Garante della privacy è un’autorità
amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy n. 675/1996, in seguito sostituita
dal D.Lgs. 196/2003 con lo scopo di assicurare e tutelare il trattamento dei dati personali e di
garantire il rispetto della dignità della persona. Tale organo è composto da quattro membri eletti
dal Parlamento che possono rimanere per un massimo di 7 anni.
L’articolo 154 del D.lgs. 196/2003 individua tra i diversi compiti del Garante quelli di:
1. Controllare che i trattamenti dei dati personali siano effettuati nel rispetto delle norme di
legge;
2. Ricevere ed esaminare ricorsi, reclami e segnalazioni;
3. Vietare i trattamenti illeciti o non corretti e, se necessario, disporne il blocco;
4. Promuovere la conoscenza della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
5. Erogare eventuali sanzioni amministrative e penali.
Ad oggi il Garante per la protezione dei dati personali svolge un ruolo cruciale in un settore
particolarmente delicato. Per questo motivo sarebbe auspicabile che ne venissero rafforzati i poteri,
anche attraverso un’indipendenza effettiva. Il fatto che i suoi vertici, così come per le altre autorità
amministrative indipendenti italiane, siano scelti dalla politica rappresenta infatti un limite non da
poco. Per questo motivo una parte della dottrina parla di “autorità semi-indipendente”.
Il Garante ha sollecitato che il legislatore intervenisse per regolare settori critici come l’intelligenza
artificiale e il cyberbullismo.
Questo perché i privati, come le aziende di Google e Facebook, gestiscono un’enorme mole di dati
sensibili e non sempre si riesce a far rispettare loro le regole.
Un esempio è quello relativo al diritto all’oblio, cioè alla rimozione dai motori di ricerca dei dati
sensibili che è sempre molto difficile da ottenere in maniera soddisfacente per gli utenti.
Un altro caso è rappresentato dai data breach dove, come si è visto, in molti non rispettano gli
obblighi di comunicazione agli utenti. Proprio in riferimento a quest’ultimo fenomeno, l’autorità
ha rilevato come nella pubblica amministrazione sia sempre più frequente il ricorso alla tecnologia
del cloud per archiviazione dei dati.
Secondo l’art. 12 nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onere e
della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
La protezione del diritto alla privacy comporta che ci siano appropriate normative dei singoli stati
al fine di creare appositi organi di garanzia e la messa in opera di adeguate procedure.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 10.07.2022