I diritti del consumatore - Avv. Guerino Gazzella

di , Giovedì, 18 Agosto 2022

I diritti del consumatore
Nel rapporto che intercorre tra venditore e consumatore intervengono molte norme, che
tendenzialmente, sono poste a vantaggio e a tutela del contraente debole, normalmente rappresentato
dal consumatore. Si assiste, in questo ambito , ad una commistione tra norme dettate dal diritto civile,
dal codice del consumo e dal diritto europeo, quest’ultimo sempre più incisivo in materia. Punto di
partenza non può che essere la chiarificazione dei concetti che verranno affrontati, di seguito: è
necessario, dunque, far luce su ciò che si intende per consumatore, venditore e pratiche commerciali
- tali specificazioni possono essere rinvenute all’interno dell’art. 18 del Codice del Consumo
(decreto legislativo n.206 del 2005, attuante la direttiva 2005/29/CE modificato dal d.lgs. n. 146 del
2007), che qualifica come consumatore: “qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali
oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale”1

,mentre il venditore, nel codice denominato
professionista è qualificato come “qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche
commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista” 2
, infine
rientrano nel novero di pratiche commerciali tra professionisti e consumatori, anche dette pratiche
commerciali, “ qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale
iv compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista,
in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”3
.

Bisogna ricordare, inoltre, che le norme del Codice del Consumo vengono applicate esclusivamente
quando interagiscono un consumatore o una micro impresa da una parte e un professionista dall’altra.

Oltre al considerare il consumatore medio, viene individuato all’interno del Codice del Consumo
anche la figura del “consumatore vulnerabile” stabilendo all’art. 20 che: “Le pratiche commerciali
che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile
il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile,
particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro
infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva
ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva
la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni

1
Lett. A , Art. 18 Codice del Consumo
2
Lett. B, art. 18 Codice del Consumo
3
Lett. D art. 18, Codice del Consumo.

che non sono destinate ad essere prese alla lettera”. Tale disposizione richiede da parte del venditore
una maggiore diligenza nella valutazione delle aspettative del consumatore che per via della sua
condizione, potrebbe non essere in grado di adempiere a quella condotta attenta ed informata esigibile
al consumatore medio.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino lì, 18.08.2022