I BENI IMPIGNORABILI
In forza di quanto disposto dall’art. 2740 c.c., il debitore risponde delle obbligazioni assunte con
tutti isuoi beni presenti e futuri,si tratta della c.d. garanzia personale. Dunque, il creditore che deve
recuperare un particolare credito, può agire in giudizio per ottenere un titolo eseuctivo che gli dia il
diritto di aggredire tutti i beni del debitore
Il legislatore ha previsto, con riferimento al pignoramento mobiliare, tre limitazioni:
1) Cose mobili assolutamente impignorabili (art. 514 c.p.c);
tra le cose assolutamente impignorabili rientrano, ad esempio: le cose sacre e quelle che servono
per l’esercizio del culto, l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli e le sedie. Ancora, i
commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore, gli animali di
affezione o da consegna, gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza.
Tra le cose mobili relativamente impignorabili, ovvero quei beni che possono essere pignorati solo
in mancanza di altri, vi rientrano: le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la
coltivazione dello stesso, gli strumenti, gli oggetti, i libri indispensabili per l’esercizio della
professione.
Tra i beni che possono essere pignorati solo in determinate circostanze vi rientrano: i frutti non
ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati in via separata rispetto
all’immobile a cui accedono, se non nell’ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario di
maturazione i bachi di seta, i quali possono essere pignorati solo nella maggior parte sui rami per
formare il bozzolo.
Ovviamente, anche l’abitazione del debitore, su iniziativa del creditore, può essere oggetto di
pignoramento. Tuttavia, se il creditore è l’Agenzia delle Entrate, sussistono particolari limiti:
in primis occorre specificare che il debito col Fisco superi gli Euro 120.000,00, il valore totale degli
immobili di proprietà sia almeno pari ad Euro 120.000,00 e che il debitore deve avere la possibilità
di rimborsare ratealmente il debito.
Non è possibile invece procedere al pignoramento qualora si verifichino le seguenti ipotesi:
1) Il debitore sia proprietario di un solo bene immobile;
2) Il bene immobile corrisponda alla residenza anagrafica del debitore;
3) Il bene non deve essere considerato di lusso.
L’ipotesi peculiare riguarda quella in cui la casa risulti essere cointestata, infatti, in questo caso il
bene potrà comunque essere pignorato, e una volta venduto, il cointestatario debitore avràl’obbligo
di restituire all’altro comproprietario la quota del valore a lui spettante.
Anche il pignoramento dello stipendio prevede delle limitazioni, ovvero la legge ha previsto che,
nonostante si tratti di un bene pignorabile, deve essere in ogni caso garantito un minimo vitale a
debitore: pertanto, lo stipendio non può essere pignorato oltre il limite di 1/5 rispetto all’importo
netto della retribuzione mensile.
Si potrà derogare a questo limite nel caso in cui il credito abbia natura alimentare, ad esempio gli
alimenti dovuti al coniuge e/o ai figli), in questo caso può corrispondere al 30 % dello stipendio.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella.