FIRMA NON SCANSIONATA, HA VALORE LEGALE?
La Suprema Corte di Cassazione è stata chiara su questo argomento: una firma scansionata
non ha alcun valore legale a priori.
Si èovviamente ben consapevoli della circostanza che un documento informatico privo di
sottoscrizione digitale è suscettibile di essere alterato con un intervento assai più semplice
e trasparente di quello realizzabile su un supporto cartaceo.
La firma scansionata offre un terreno più fertile per le contestazioni, perché la falsificazione
di un documento scansionato è un’operazione di un’estrema semplicità.
Secondo l’articolo 2702 del Codice civile, infatti, la scrittura privata fa piena prova della
provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura
venga prodotta ne riconosce la sottoscrizione e così, tutte le volte in cui non sia richiesta per
legge una sottoscrizione fatta di pugno, a parere di chi scrive qualunque segno grafico,
anche precedentemente scansionato, può assolvere alla funzione di sottoscrizione.
La questione si pone quindi prevalentemente per una questione di tutela di chi il documento
con la firma scansionata lo riceva, più che per chi lo invii.
In base all’art. 20, comma 1 -bis del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), il
documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l’efficacia prevista
dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi sono apposte una firma digitale, altro tipo di
firma elettronica avanzata, oppure quando, comunque, è formato, previa identificazione
informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agid a
norma dell’art. 71, con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità
del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano irpino,lì 23/11/2023