Le associazioni che organizzano eventi e manifestazioni per le quali intendono ottenere il patrocinio del Comune e l’inserimento nel programma dell’Estate Arianese, devono presentare apposita richiesta, sottoscritta esclusivamente dal legale rappresentate, entro il 31 maggio p.v.. Unitamente alla domanda deve essere presentata relazione illustrativa dell'iniziativa oggetto della domanda stessa, nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.
Qualora per la realizzazione dell’iniziativa si intenda richiedere anche un contributo economico da parte del Comune, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:
Nella richiesta devono essere indicati il codice fiscale e/o partita I.V.A. del soggetto richiedente e, ai fini dell’eventuale liquidazione del contributo, l’IBAN espressamente riferito allo stesso soggetto. La valutazione ed istruttoria della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, non si darà corso al riconoscimento dell’eventuale contributo.
2. SPESE AMMISSIBILI
I contributi saranno concessi solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.
Non saranno considerate le spese per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti, salvo i casi in cui le prestazione artistiche o intellettuali coincidano con le finalità proprie dell’associazione.
Inoltre, non sono ammessi contributi per l’acquisto di attrezzature non direttamente collegate alla realizzazione degli interventi e che non esauriscono la loro utilità nell’ambito dell'iniziativa/manifestazione.
Non sono ammesse spese di rappresentanza, né quelle per vitto e alloggio, fatti salvi i casi in cui queste ultime possono essere motivatamente giustificate come rimborsi spese. Il rimborso per spese di viaggio è ammesso solo se riferito a tragitti extra provinciali, strettamente necessari per lo svolgimento dell’iniziativa.
E', in ogni caso ed in via generale, facoltà dell’amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione della manifestazione oggetto della domanda di contributo.
Al fine di semplificare e velocizzare le attività di rendicontazione e conseguente liquidazione, saranno previamente indicate, all’atto della concessione del contributo, le singole spese a cui è riferito il contributo stesso.
3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO
L'ammontare del contributo economico è stabilito nel provvedimento di assegnazione, fino alla concorrenza massima del 60% della spesa prevista se trattasi di iniziative che non fruiscono di alcuna altra entrata, e fino al 40% se trattasi di iniziative che fruiscono di altre entrate a qualsiasi titolo (ad es. sponsorizzazioni e somministrazione a pagamento di alimenti e bevande).
L'entità del contributo non può, in ogni caso, superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all’iniziativa specifica.
4 RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai fini della liquidazione del contributo, deve essere presentato il rendiconto dettagliato delle spese Sostenute, comprensivo delle eventuali voci di entrata, comprese entrate derivanti da attività di somministrazione, sponsorizzazioni ottenute ed eventuali contributi concessi da soggetti terzi pubblici e privati.
Le spese sostenute devono essere riferite esclusivamente alla realizzazione della specifica attività per la quale è stato concesso il contributo. Il rendiconto economico deve essere documentato ed accompagnato da copia di fatture o altra valida documentazione atta a dimostrare la spesa, quali scontrini fiscali, etc...
Il rendiconto deve essere firmato dal legale rappresentante, e munito di apposita dichiarazione attestante la veridicità del suo contenuto. Potrà essere richiesta, se ritenuto necessario, l'integrazione della documentazione presentata o chiarimenti sulla stessa.
Per la liquidazione del contributo la suddetta documentazione deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dell'attività elo manifestazione. La liquidazione sarà disposta entro i successivi 30 giorni.
5. ALTRI VANTAGGI ED AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Per la realizzazione delle iniziative inserite nel programma dell’Estate Arianese, il Comune può concedere, indipendentemente dal contributo o in aggiunta allo stesso, i seguenti vantaggi e agevolazioni economiche:
6. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi per le manifestazioni inserite nel programma dell'Estate Arianese, sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il Patrocinio del Comune di Ariano irpino e/o con il contributo del Comune di Ariano Irpino".
7. TOSAP
La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, da parte delle associazioni organizzatrici degli eventi, in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, nella misura e con le eventuali agevolazioni previste dalla legge e dal Regolamento Comunale in materia.
L'inserimento nel programma dell’Estate Arianese, così come la concessione del patrocinio del Comune non esenta dal pagamento della TOSAP, che verrà commisurata all’entità (espressa in mq) e tempi di sottrazione del suolo all'uso collettivo, che andranno specificati in apposita richiesta con utilizzo della preposta modulistica per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, disponibile presso l'Ufficio Tributi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
8. PUBBLICITA’
La concessione del patrocinio del Comune non esenta altresì dal pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, ma consente di beneficiare di un abbattimento del 50% a norma dell'art. 16 del D. Lgs. 507/1993 e ss. mm. ii., recepito dall’art. 20 al punto 3) del vigente Regolamento Comunale, da computarsi in sede di quantificazione presso il concessionario alla riscossione, fatta salva la possibilità di eventuale provvedimento autorizzativo per impiantistica pubblicitaria di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale - Sportello Edilizia.
9. TARI GIORNALIERA
A norma dell’art. 17 del Vigente Regolamento Comunale TARI, ”il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori ai 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. E' facoltà del contribuente chiedere il pagamento annuale del tributo".
Omissis…
Ai sensi dell'art. 34 del Vigente Regolamento Comunale, "il tributo giornaliero non è dovuto se l’importo complessivamente dovuto per il periodo di occupazione risulti inferiore ad € 5,00".
10. SPESE SIAE
Il pagamento degli oneri SIAE, se dovuti e nella misura dovuta, dovrà essere effettuato direttamente dai Responsabili delle Associazioni interessate, in quanto formalmente e sostanzialmente soggetti organizzatori delle manifestazioni, per le quali sono dovuti i diritti. La relativa spesa, in ogni caso, potrà essere inserita nel piano finanziario e portata a rendiconto dell'eventuale contributo economico concesso dal Comune.
11. COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO, TECNICO E LOGISTICO
La gestione tecnica ed amministrativa del programma dell’Estate Arianese sarà assicurata dagli Uffici Comunali, ognuno perla parte di competenza, con gli stessi criteri e modalità già attuati negli scorsi anni. Il coordinamento sarà assicurato dal dirigente U.T.C. o da tecnico da questi individuato.
A supporto ed integrazione del lavoro delle strutture comunali, potrà essere attivata, se necessario, la collaborazione di soggetti esterni (associazione o cooperativa), a cui sarà riconosciuto un corrispettivo quantificato sulla base delle ore di prestazioni richieste ed effettivamente svolte.
12. VICOLI ED ARTE
La manifestazione Vicoli ed Arte, perla sua particolare valenza, rientra nel novero degli eventi culturali promossi direttamente dal Comune, anche se la gestione operativa e affidata a soggetti esterni.
Il Comune, pertanto, in deroga al principio di cui al punto 3, si accolla per intero il costo, al netto di eventuali entrate derivanti da contributi, sponsorizzazioni, etc.
Per l'organizzazione della manifestazione, il soggetto a cui sarà affidata la gestione della stessa, dovrà preventivamente presentare e concordare con l'Assessorato di riferimento il programma ed i contenuti dettagliati dell'evento, le modalità organizzative, l'elenco degli espositori, gli spettacoli proposti. Per la definizione degli indirizzi in merito, l’Amministrazìone potrà avvalersi di apposita direzione artistica.