DIRITTO DI RECESSO - Avv. Guerino Gazzella

di , Mercoledì, 15 Febbraio 2023

DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso è un istituto è un istituto giuridico che non trova una disciplina unitaria
all’interno del codice o nelle leggi complementari, difatti la definizione è stata ricavata dalla
dottrina, ma gli effetti ed i presupposti variano in relazione nell’ambito in cui si manifesta.
Il recesso è definito anche come una manifestazione unilaterale di volontà, recettizia, diretta
allo scopo di far venire meno unilateralmente gli effetti di un contratto dal momento del suo
perfezionamento.
La disciplina generale del recesso dal contratto è prevista dall’art. 1373 c.c., il quale stabilisce
che: ”Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può
essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti
a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche
successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso,
questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. È salvo in ogni caso il patto contrario.”
Il diritto di recesso è definito anche “di ripensamento”, ed è il diritto del consumatore di
sciogliere unilateralmente il contratto di acquisto di un bene o di un servizio, concluso a
distanza, o fuori dai locali nell’esercizio commerciale. Tale diritto potrà essere esercitato,
senza alcuna penalità e senza indicare una motivazione specifica, entro il termine di 14
giorni lavorativi.
Il diritto di recesso, data la sua natura di eccezione al principio generale dell’irrevocabilità
degli impegni negoziali, non può essere svincolato da un termine preciso o almeno
sicuramente determinabile.
Preme precisare che il diritto di recesso disciplinato dal Codice del Consumo presenta
elementi differenti rispetto alla fattispecie regolata nel Codice Civile all’art. 1373 c.c., difatti,
se ad una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere
esercitata finchè il contratto non abbia avuto principio di esecuzione.
Il diritto di recesso previsto nel Codice del Consumo, riguarda solo il consumatore. La
nozione di “consumatore” è prevista dall’art. 3 lett. A D. Lgs 206/05, il quale definisce
consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Dunque,
essendo il titolare di una Partita Iva un professionista, e non un consumatore, non potrà
esercitare il diritto di recesso disciplinato nel Codice del Consumo.
Per esercitare tale diritto, il consumatore dovrà comunicare tale intenzione al venditore che,
ricevuta tale comunicazione, dovrà provvedere al rimborso del prezzo, che avverrà
mediante lo stesso metodo di pagamento adottato per l’acquisto.
In alcuni casi, il venditore offrirà la possibilità di sostituire la merce con altri prodotti dello
stesso importo.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 15/02/2023