Cos’è il Codice Rosso?
La legge sul Codice Rosso n. 69/2019 nasce con l’intento di rafforzare la tutela di coloro che
subiscono violenze, atti persecutori, maltrattamenti, ha innovato e modificato la disciplina penale e
processuale della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione.
Gli omicidi volontari con vittime donne nel nostro Paese sono purtroppo sempre in crescente
aumento.
In base ad un’analisi statistica posta in essere dal Ministero della Giustizia, ovvero dalla Direzione
generale di statica e analisi organizzativa, i numeri di donne uccise sono davvero un massacro.
Circa 150 casi all’anno in Italia [157 nel 2012, 179 nel 2013, 152 nel 2014, 141 nel 2015, 145 nel
2016, nel 2017 123 nel 2018 142, nel 2019 315, nel 2020 211, nel 2021 119, nel 2022 322 e nel 2023
330.
Non esiste però una statistica precisa dei femminicidi perché per sapere quanti siano occorre andare
per esclusione nel senso che il Viminale riporta il totale degli omicidi indicando quante vittime siano
donne. Ma questi non sono necessariamente femminicidi, perché un omicidio per essere definito
femminicidio deve presentare due elementi: il contesto relazionale tra l’esecutore e la vittima e le
motivazioni che muovono l’omicidia (come la gelosia, il dominio, il possesso).
Tra le principali novità pensate per la prevenzione del fenomeno c’è l’estensione delle misure
cautelari anche alle persone accusate dei cosiddetti “reati spia”, ovvero quelli che sono indicatori
di violenza di genere, come ad esempio percosse, lesione personale, minaccia grave, atti
persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di
domicilio.
Con il codice rosso è previsto uno “sprint/accellerazione” per l’avvio del procedimento penale
per alcuni reati (maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale).
La celerità del procedimento consiste in questo:
1. la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico
ministero, anche in forma orale;
2. il pubblico ministero, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia, deve assumere informazioni
dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può esse
prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della
riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;
3. gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire
senza ritardo.
Tutto ciò è finalizzato ad evitare un diniego di giustizia per le donne che subiscono determinati reati.
Sono interessanti e rilevanti anche le novità introdotte dal codice rosso, come ad esempio, l’art. 16
della l. n. 69 del 2019 ha modificato il co. 2-bis dell’art. 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle
misure cautelari, includendo il nuovo reato di cui all’art. 612-ter c.p., il c.d. revenge porn, ossia
l’illecita diffusione di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle
persone rappresentate (anch’esso introdotto dal c.d. Codice rosso) tra quelli per i quali è possibile
derogare alla regola generale in virtù della quale la custodia cautelare in carcere non può essere
applicata allorché
il giudice ritenga che all’esito del giudizio la pena detentiva irrogata non sarà
superiore ai tre anni.
Il nuovo delitto va ad affiancare, per i fini che qui interessano, quello di atti persecutori di cui all’art.
612-bis c.p. e quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 c.p. per i quali
era giàstata prevista la non applicabilità della citata regola generale.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 05.12.2022