CONVALIDA DI SFRATTO
Gli articoli 657 e successivi disciplinano il particolare percorso processuale per il locatore
qualora voglia munirsi ed ottenere un titolo esecutivo al fine di far rilasciare l’immobile
locato, evitando dunque il processo ordinario
Questo procedimento è esperibile nei seguenti casi:
1. quando ancora il rapporto di locazione è in essere, per il momento in cui verrà a
scadere, al fine di ottenere il provvedimento di licenza per finita locazione;
2. Quando il contratto di locazione è scaduto, ma il conduttore non ha ancora lasciato
l’immobile per ottenere il provvedimento di convalida di sfratto per finita locazione;
3. In forza della morosità del conduttore, previa risoluzione per inadempimento del
contratto di locuzione non ancora scaduto per ottenere il provvedimento di
convalida di sfratto per morosita’.
La convalida di sfratto è il provvedimento con cui il Giudice dichiara risolto e, quindi,
cessato, il contratto di locazione ed assegna all’inquilino un termine, di circa un mese, per
rilasciare l’immobile. Vediamo, quali sono i presupposti e la procedura al fine di ottenere il
provvedimento di convalida di sfratto:
1. Atto di intimazione di sfratto (per morosità o per finita locazione);
2. Atto di citazione per convalida.
All’udienza indicata nell’atto di citazione, qualora l’inquilino non si presenti o, pur
presentandosi, non si oppone e, nel caso di sfratto per morosità, non chiede il termine di
grazia, il Giudice emetterà il provvedimento di convalida di sfratto, dando all’inquilino un
termine di circa un mese per rilasciare l’alloggio. Nel caso in cui sia stato intimato lo sfratto
per morosità, l’inquilino può presentarsi all’udienza e, solo nel caso in cui si tratti di una
locazione ad uso abitativo può chiedere il termine di grazia di 90 giorni per sanare la
morosità.
Il giudice, a questo punto, gli concederà il termine di grazia di 90 giorni e fisserà un’udienza
successiva alla scadenza di questo termine, per verificare l’intervenuto pagamento della
morosità maturata, degli interessi, delle spese legali nella misura che il Giudice stabilirà.
Qualora l’inquilino non provveda al pagamento di tutto quanto dovuto nel rispetto del
termine di grazia concessogli, il Giudice provvederà alla convalida di sfratto, indicando il
termine di un mese per rilasciare l’immobile.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 12/11/2023