Comitato "NO Petrolio" in Irpinia, osservazioni sull'emendamento proposto dall'onorevole D'Agostino al decreto "Fare"

di , Sabato, 20 Luglio 2013

Comitato "NO Petrolio" in Alta Irpinia
 Osservazioni sull'emendamento proposto dall'onorevole D'Agostino al decreto "Fare" in tema di tutela delle acque

Questa settimana è stato pubblicato il testo dell'emendamento al decreto del "Fare" proposto da alcuni parlamentari, tra cui Angelo D'Agostino, il quale nei giorni scorsi, in una nota inviata ai giornali, scriveva "Si tratta di un emendamento che prevede in maniera chiara che, al fine di impedire e arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee, le eventuali fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti in un cantiere o in un qualsiasi sito debbano essere eliminate o comunque isolate". Bene, abbiamo letto il testo dell'emendamento, in compagnia degli esperti che ci hanno accompagnato durante il nostro percorso, e si è palesata l'esigenza di dover sollevare  alcuni dubbi e fare le dovute precisazioni (il testo dell'emendamento in calce al presente articolo). Più volte si ribadisce che "gli interventi […] sono ammessi solo nei casi in cui, applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili, non è possibile eliminare o isolare le fonti di contaminazione". Se abbiamo capito bene dunque, determinate misure di conterminazione, vanno intraprese solo se non è possibile isolare le fonti contaminanti, e ciò deve essere fatto solamente se "economicamente" e tecnologicamente fattibile: economicamente fattibile! Nel testo si parla di "eliminare o isolare le fonti di contaminazione presenti nel sito": purtroppo molto spesso tali fonti non sono visibili e bastano solo pochissimi grammi di una sostanza per contaminare per molti anni un acquifero, specialmente in rocce fessurate e carsiche o in sedimenti grossolani. Viene introdotto inoltre il concetto di "risanamento di un acquifero": è necessario tuttavia stabilire le dimensioni dell'acquifero contaminato (il che non è semplice) ed occorrono inoltre dati sulla permeabilità, porosità dinamica, direzione del flusso, gradiente, tipologia chimica esistente, ecc. Le acque emunte nei cicli produttivi, dunque, sono già più che inquinate. La tecnica proposta sembra essere legata ai cosiddetti cicli di "pump and treat", molto vecchia e relativamente costosa. Ancora, si procede con l'introduzione di "controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato": come si fa a conoscere la porzione compromessa? L'acquifero (e dunque l'inquinante in esso contenuto) effettua dei camminamenti orizzontali nel sottosuolo, dunque si sposta. Ci sono addirittura casi documentati di fori di controllo dove non si rileva inquinamento perché la porzione di acquifero interessata si è già spostata di centinaia di metri più a valle. "Panta rei" diceva il filosofo: mentre stiamo lì ad osservare, la sostanza si è già dispersa… Il punto 6 non è sufficientemente supportato da alcuna ipotesi scientifica. Nel punto 7 viene introdotta la parte burocratica: "presentazione entro quindici giorni dall'inizio dell'attività di un progetto di monitoraggio. Il progetto va approvato entro trenta giorni…" intanto gli inquinanti avanzano, la porzione inquinata cresce di dimensioni, si dà la colpa alla società petrolifera, quando invece i danni si sarebbero potuti evitare acquisendo le dovute informazioni nel preparare determinati testi di legge, magari sapendo che il maggiore esperto di idrogeologica in Italia (e non solo) è il prof. Massimo Civita, venuto al passato convegno di Avellino, che ha presentato il problema degli idrocarburi legato alle fonti idriche in Senato lo scorso 4 luglio (insieme ad Albina Colella e Maria Rita D'Orsogna) ma che evidentemente non è stato ascoltato. Non si può parlare di interventi solamente se effettuabili "a costi sostenibili". C'è in gioco la salute delle persone e dell'ambiente nel quale esse vivono e dal quale noi tutti dipendiamo. La soluzione? Applicare il principio di precauzione! Un emendamento così costruito, dal nostro punto di vista con l'aiuto degli esperti che ci hanno sempre seguiti, presenta forti incompatibilità con lo scopo del nostro comitato: la lotta alle trivellazioni in Irpinia. Il nostro consiglio dunque, in virtù dell'esperienza che nel tempo è stata maturata, è quello di interagire con le persone che gratuitamente si sono messe a disposizione della comunità e del Governo italiano, sicuramente più esperte di noi. Anche con il rischio di scontrarsi con i poteri forti. Questo vuol dire assumersi l'impegno di essere rappresentante di un popolo. Quindi apprezziamo l'impegno dei parlamentari che hanno stilato tali documenti, ma li invitiamo ad approfondire il problema prima di procedere con la preparazione di testi di legge. Il Comitato "NO petrolio" osserva, buon lavoro!


Si allega il testo dell'emendamento.

Art. 41
Al comma 1, capoverso Articolo 243, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: 
1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee, le fonti di contaminazione diretta o indiretta presenti nel sito devono essere eliminate o comunque isolate, salva l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza in attesa del completamento di detti interventi. 
2. Al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e tempi certi per il risanamento degli acquiferi, gli interventi di cui al comma 1 tramite conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento sono ammessi solo nei casi in cui applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili non è possibile procedere ai sensi del comma 1. In tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio del sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche, stabiliti nella Parte III del presente Decreto. 1
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso: sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego. 
6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.
7. È ammessa la reimmissione previo trattamento delle acque emunte nella stessa falda anche durante l'attivazione delle misure di messa in sicurezza previa presentazione entro quindici giorni dall'inizio delle attività all'autorità competente di un progetto di monitoraggio per la verifica dello stato di qualità della sezione dell'acquifero interessato dagli emungimenti e dalle reimmissioni. Il progetto di monitoraggio di reimmissione delle acque nella fase di messa in sicurezza deve essere approvato entro trenta giorni dalla sua presentazione. Il progetto di monitoraggio deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero i! nteressato dal sistema di estrazione e reimmissione. In tal caso le acque emunte, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento di un impianto idoneo che ne riduca la contaminazione a livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione e non devono contenere altre acque di scarico ne altre sostanze.
*41.61. Matarrese, D'Agostino, Causin.



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