CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI ED ETICHETTATURA
Un importante strumento posto a tutela dei consumatori è rappresentato dall’etichetta, che
specialmente per il “comparto moda” ossia il settore in cui rientrano i prodotti tessili,
dell’abbigliamento, le calzature e la pelletteria, è indice della qualità del prodotto e della serietà del
produttore. L’etichettatura di tali prodotti è disciplinata a livello europeo attraverso appositi atti , che
garantiscono sia una migliore trasparenza e informazione nei confronti dei consumatori e sia
un’armonizzazione delle regole tra i paesi membri al fine di garantire il corretto funzionamento del
mercato unico .
Il Regolamento UE che detta la disciplina per l’etichettatura del settore tessile e dell’abbigliamento è
il n.1007/2011 , per le calzature invece vale la Direttiva n. 94/11/CE recepita in Italia dal D.M. 30
Gennaio 2001 . Per ciò che riguarda invece i prodotti che recano i termini “cuoio”, “pelle” e
“pelliccia” vigono le prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 68 del 9 Giugno 2020 .
Dunque, l’etichetta deve riportare le informazioni del prodotto in lingua italiana, devono essere
redatte in modo chiaro, facilmente leggibile e tali da non indurre in inganno il consumatore. Non
possono essere usate delle abbreviazioni, oppure codici o cifre difficilmente decifrabili.
L’etichetta deve essere apposta direttamente sul prodotto e non deve essere facilmente removibile,
nello specifico, nel comparto dell’abbigliamento deve essere fissata al capo, cucita, allacciata o
graffata, sono previste deroghe per i prodotti venduti a metro o in piccole quantità, in questo caso le
informazioni possono essere impresse sui supporti espositivi o sugli imballaggi, per quel che riguarda
le calzature e la pelletteria deve essere stampata, impressa a fuoco o incollata sui prodotti, per le
calzature deve essere posta almeno su uno dei due paia.
Per prodotto tessile appartenente alla fashion industry si intendono, tutti i prodotti che, allo stato
grezzo, di semilavorati, di lavorati, semi manufatti, manufatti semi- confezionati o confezionati, sono
composti esclusivamente da fibre tessili qualunque sia il procedimento di unione o di mischia
utilizzato. Sono elencati inoltre altri prodotti assimilabili a quelli tessili. È previsto che tutti i prodotti
tessili all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciali
presentino etichette e contrassegni che indichino, in ordine decrescente la composizione fibrosa,
questi devono essere facilmente leggibili, accessibili, visibili e durevoli, e inoltre devono essere
redatti in lingua italiana e per esteso e con caratteri tipografici che permettano il rispetto dei suddetti
requisiti.
In aggiunta le etichette devono riportare i riferimenti al produttore, ovvero il fabbricante del prodotto
finito stabilito nell’UE o di qualsiasi altra persona che si presenti come tale apponendo sul prodotto
il proprio marchio, segno distintivo o nome. Se il produttore non è stabilito nel territorio dell’UE,
vanno indicati i riferimenti del primo operatore commerciale localizzato sul territorio comunitario (
ad esempio importatore, venditore, grossista, ecc.). L’etichetta dei prodotti tessili e
dell’abbigliamento deve riportare la composizione e presenta delle particolarità a seconda della
quantità di fibra presente, se composta da un’unica fibra avrà la dicitura “Puro”, “tutto” o “100%”, se
composta da due o più fibre tessili delle quali una pari all’85% del peso totale, potranno apporsi
diciture differenti a seconda se la fibra sia superiore o inferiore all’85% oppure si potrà specificare la
composizione completa indicando le relative percentuali, se invece il prodotto è ottenuto da più fibre
e nessuna delle quali raggiunge l’85% si specificheranno tutte le fibre e le loro percentuali.
I prodotti composti, ossia quelli che presentato due o più tessuto ciascuno dei quali ha diversa
composizione fibrosa, devono indicare la componente o parte alla quale la composizione è riferito
oppure la posizione della stessa. Possono essere apposte indicazioni facoltative relative alla
manutenzione del prodotto come ad esempio il lavaggio, l’asciugatura ecc., oppure alle caratteristiche
di qualità della materia prima o del processo produttivo. Peraltro è molto comune che su tali prodotti
siano apposti marchi di certificazione, che sono rilasciati da organismi riconosciuti a livello nazionale
o internazionale, che attestano che il prodotto ha rispettato determinati paramenti di qualità o
metodologie di processo più restrittivi rispetto a quelli ordinari.
Con le nuove prescrizioni contenute nel D.lgs. n.68/2020 si regolano l’immissione e la messa a
disposizione di prodotti che presentino i termini “cuoio”, “pelli” e “pelliccia” e di quelli da essi
derivati o loro sinonimi, e si impone l’obbligo di etichettatura della composizione dei prodotti che
richiamano tali termini. Con questo provvedimento si è inteso fronteggiare la concorrenza sleale e la
contraffazione, che rappresentano fattispecie molto diffuse in relazione a questo settore. Vengono
invece intese come calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede,
comprese le parti messe in commercio separatamente. Le regole sull’etichettatura prevedono che
tutte le calzature devono riportare un’etichetta che contenga le informazioni sulla composizione della
tomaia (che rappresenta la superficie esterna dell’elemento strutturale attaccato alla suola esterna),
del rivestimento della tomaia e suola interna (fodera e sottopiede) e della suola esterna (superficie
inferiore della calzatura). L’etichetta deve indicare il materiale di cui è composta ciascuna parte della
scarpa per almeno l’80%, se nessun materiale raggiunge tale percentuale deve riportare indicazioni
sulle due componenti principali, può contenere informazioni scritte in lingua italiana sui materiali
utilizzati per le varie parti o simboli, tali simboli devono essere di dimensioni sufficienti per la
comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta, deve essere ben visibile, saldamente
applicata ed accessibile al consumatore , può presentare anche indicazioni supplementari relative alle
qualità del prodotto. L’etichetta non deve indurre in errore il consumatore, a tal fine il venditore finale
dovrà esporre , nei luoghi di vendita un cartello illustrativo della simbologia adottata. Il fabbricante
o il suo rappresentante con sede nell’Unione Europa hanno l’obbligo di fornire le etichette e sono
responsabili dell’esattezza delle informazioni in essa contenute. Qualora nessuno dei due adempia, di
tale obbligo è responsabile colui che introduce la merce nel mercato europeo. Il venditore finale deve
verificare la presenza dell’etichetta.
Qualora l’etichettatura sia del prodotto tessile che di quello calzaturiero o di pelletteria non sia
conforme, gli operatori commerciali potrebbero ricevere importanti sanzioni e il sequestro immediato
della merce. Potrebbe apparire strano che una sanzione sia addebitata al venditore finale, poiché’ alla
luce di ciò che si è precedentemente affermato risulta chiaro che sia il produttore / fornitore a dover
apporre l’etichetta, appare inammissibile che il venditore finale rappresenti l’obbligato principale in
un sistema che permette difficilmente di esercitare il diritto di regresso nei confronti di terzi
(produttori) , va ricordato a tal proposito che l’art. 131 del Codice del Consumo prevede che: “Il
venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di
conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della
medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso,
salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte
della suddetta catena distributiva.”
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella
Ariano Irpino, lì 04.08.2022