ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ CON BENEFICIO D’INVENTARIO
L’art. 484 e ss. c.c. disciplina l’ipotesi e le modalità di accettazione dell’eredità con beneficio
d’inventario, ovvero quel tipo di accettazione che consente di tener distinto il patrimonio
del defunto da quello dell’erede.
In primis bisogna ricordare che l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario evita
la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede, consentendo all’erede di
rispondere soltanto dei debiti ereditari nei limiti di quanto ricevuto. Qualora i beni del
defunto non siano sufficienti, i suoi creditori non possono aggredire il patrimonio
dell’erede.
Ai fini dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è necessario seguire la
procedura ex art. 484 ss c.c.
L’accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio
o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita la
registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.
Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere,
presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione; tale
dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme prescritte dal
codice di procedura civile.
Se l’inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data
in cui esso è stato compiuto.
Occorre anche sottolineare che qualora l’inventario sia fatto dopo la dichiarazione, l’ufficiale
che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far dichiarare nel registro l’annotazione della
data in cui esso è stato compiuto.
La legge prevede che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario sia obbligatoria
in alcuni casi particolari per tutelare soggetti giuridicamente più deboli previsti negli art.
471, 472, 473 c.c.: i minori, i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati, le persone
giuridiche le fondazioni, le associazioni ed anche enti non riconosciuti. Non sono invece
obbligate al beneficio d’inventario le società commerciali. Anche se in questi casi la legge
prevede che l’accettazione dell’eredità sia obbligatoria non significa però che essa sia
automatica, bensì occorre che un responsabile compia l’atto necessario affinchè
l’accettazione sia valida. Quindi per i minori e gli interdetti devono essere i genitori o i tutori
a compiere l’atto, dopo aver ottenuto il consenso del giudice tutelare.
A cura dell’Avv. Guerino Gazzella.
Ariano Irpino, lì 06/02/2023